Art. 89 
 
              Disposizioni per le derivazioni esistenti 
 
  1. Entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente regolamento, i settori  competenti  attribuiscono  d'ufficio
alle derivazioni esistenti le tipologie  di  uso  dell'acqua  secondo
quanto previsto all'art. 3. 
  2. Entro sessanta giorni dall'adozione  della  deliberazione  della
Giunta regionale di cui all'art. 10 comma 1 lettera  e)  della  legge
regionale n. 80/2015 e all'art.  18  comma  1,  se  non  diversamente
stabilito dalla delibera  stessa,  i  settori  competenti  provvedono
fornire al settore regionale competente in  materia  di  tributi  gli
importi relativi ai canoni delle concessioni in atto, come  derivanti
dalla formula di calcolo di cui all'art. 14 e dall'applicazione delle
riduzioni e maggiorazioni rispettivamente previste agli articoli 16 e
17 del presente regolamento. 
  3. La deliberazione  di  cui  al  comma  1  puo'  rideterminare  le
scadenze  dei  canoni  delle   concessioni   e   licenze   rilasciate
anteriormente al 1° gennaio 2016. 
  4. Fatto  salvo  quanto  previsto  ai  commi  1  e  2,  il  settore
competente provvede comunque ad adeguare  alle  disposizioni  di  cui
agli articoli 4 5 e 6 i contenuti e le prescrizioni delle concessioni
esistenti: 
    a) in occasione della revisione delle utilizzazioni e,  comunque,
in esito al primo censimento di cui all'art. 11 comma 3  della  legge
regionale n. 80/2015, successivo all'entrata in vigore  del  presente
regolamento, con priorita' alla  revisione  e  all'adeguamento  delle
grandi derivazioni, come definite dall'art. 6 del  regio  decreto  n.
1775/1933 nonche' dei prelievi e restituzioni in corpi idrici di  cui
all'art. 6; 
    b) nell'ambito dei provvedimenti di regolazione adottati ai sensi
dell'art. 167, comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006; 
    c) nell'ambito della variazione del titolo abilitativo, richiesta
dal titolare dell'utilizzazione; 
    d) in ogni caso, entro cinque anni  dall'entrata  in  vigore  del
presente regolamento. 
  5. Le autorizzazioni per l'estrazione di acque sotterranee  ad  uso
domestico esistenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento sono adeguate dal settore competente alle disposizioni di
cui all'art. 20 con i tempi e le modalita' previste al comma 3. 
  6. I soggetti che  utilizzano  acqua  ad  uso  domestico  ai  sensi
dell'art. 93 del  regio  decreto  n.  1775/1933  attraverso  prelievi
esistenti alla data di entrata in vigore del presente  regolamento  e
che non rientrano nelle condizioni  di  cui  all'art.  20,  comma  1,
presentano al settore competente  istanza  di  concessione  entro  il
termine di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.