Art. 89 Disposizioni per le derivazioni esistenti 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i settori competenti attribuiscono d'ufficio alle derivazioni esistenti le tipologie di uso dell'acqua secondo quanto previsto all'art. 3. 2. Entro sessanta giorni dall'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 10 comma 1 lettera e) della legge regionale n. 80/2015 e all'art. 18 comma 1, se non diversamente stabilito dalla delibera stessa, i settori competenti provvedono fornire al settore regionale competente in materia di tributi gli importi relativi ai canoni delle concessioni in atto, come derivanti dalla formula di calcolo di cui all'art. 14 e dall'applicazione delle riduzioni e maggiorazioni rispettivamente previste agli articoli 16 e 17 del presente regolamento. 3. La deliberazione di cui al comma 1 puo' rideterminare le scadenze dei canoni delle concessioni e licenze rilasciate anteriormente al 1° gennaio 2016. 4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, il settore competente provvede comunque ad adeguare alle disposizioni di cui agli articoli 4 5 e 6 i contenuti e le prescrizioni delle concessioni esistenti: a) in occasione della revisione delle utilizzazioni e, comunque, in esito al primo censimento di cui all'art. 11 comma 3 della legge regionale n. 80/2015, successivo all'entrata in vigore del presente regolamento, con priorita' alla revisione e all'adeguamento delle grandi derivazioni, come definite dall'art. 6 del regio decreto n. 1775/1933 nonche' dei prelievi e restituzioni in corpi idrici di cui all'art. 6; b) nell'ambito dei provvedimenti di regolazione adottati ai sensi dell'art. 167, comma 1 del decreto legislativo n. 152/2006; c) nell'ambito della variazione del titolo abilitativo, richiesta dal titolare dell'utilizzazione; d) in ogni caso, entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente regolamento. 5. Le autorizzazioni per l'estrazione di acque sotterranee ad uso domestico esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono adeguate dal settore competente alle disposizioni di cui all'art. 20 con i tempi e le modalita' previste al comma 3. 6. I soggetti che utilizzano acqua ad uso domestico ai sensi dell'art. 93 del regio decreto n. 1775/1933 attraverso prelievi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e che non rientrano nelle condizioni di cui all'art. 20, comma 1, presentano al settore competente istanza di concessione entro il termine di due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento.