Art. 90 Disposizione transitoria per l' applicazione dei criteri di rilascio, rinnovo o adeguamento delle concessioni di derivazione 1. Nelle more della approvazione del documento di cui all'art. 11 comma 3 della legge regionale n. 80/2015, il settore competente, ai fini del rilascio e del rinnovo delle concessioni di derivazione nonche' dell'adeguamento delle concessioni e delle autorizzazioni esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, verifica le condizioni di cui all'art. 4, comma 2, mediante l'acquisizione di informazioni: a) presso l'autorita' idrica toscana di cui alla legge regionale n. 69/2011, i comuni, i consorzi di bonifica di cui alla legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica.), le unioni dei comuni interessati nonche' gli altri gestori di reti irrigue operanti sul territorio; b) dal richiedente la concessione.