Art. 90 
 
Disposizione transitoria per l' applicazione dei criteri di rilascio,
  rinnovo o adeguamento delle concessioni di derivazione 
 
  1. Nelle more della approvazione del documento di cui  all'art.  11
comma 3 della legge regionale n. 80/2015, il settore  competente,  ai
fini del rilascio e del  rinnovo  delle  concessioni  di  derivazione
nonche' dell'adeguamento delle  concessioni  e  delle  autorizzazioni
esistenti alla data di entrata in vigore  del  presente  regolamento,
verifica  le  condizioni  di  cui  all'art.  4,  comma  2,   mediante
l'acquisizione di informazioni: 
    a) presso l'autorita' idrica toscana di cui alla legge  regionale
n. 69/2011, i comuni, i  consorzi  di  bonifica  di  cui  alla  legge
regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova  disciplina  in  materia  di
consorzi di bonifica.), le unioni dei comuni interessati nonche'  gli
altri gestori di reti irrigue operanti sul territorio; 
    b) dal richiedente la concessione.