Art. 91 
 
Norme transitorie per la tutela delle zone di  protezione  ambientale
  della risorsa idrica minerale, di sorgente, e termale 
 
  1. Nelle more della definitiva individuazione  delle  zone  di  cui
all'art.  23  nell'ambito  della  pianificazione  territoriale  o  di
settore e fino all'emanazione da  parte  della  Giunta  regionale  di
eventuali provvedimenti e limitazioni ai sensi dell'art. 6,  comma  3
della  legge  regionale  n.  38/2004,  continuano  ad  applicarsi  le
prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale  n.
426 del 31 marzo 2010.