Art. 91 Norme transitorie per la tutela delle zone di protezione ambientale della risorsa idrica minerale, di sorgente, e termale 1. Nelle more della definitiva individuazione delle zone di cui all'art. 23 nell'ambito della pianificazione territoriale o di settore e fino all'emanazione da parte della Giunta regionale di eventuali provvedimenti e limitazioni ai sensi dell'art. 6, comma 3 della legge regionale n. 38/2004, continuano ad applicarsi le prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 426 del 31 marzo 2010.