Art. 93 Disposizione transitoria per l'anno 2016 in materia di flussi informativi 1. Entro il 31 dicembre 2016, la Giunta regionale, ai fini di assicurare il coordinamento con le scadenze temporali del ciclo di pianificazione 2015 - 2021 previste dalla direttiva 2000/60/CE, definisce il cronoprogramma delle attivita' necessarie al completamento della banca dati di cui all'art. 88, sulla base degli indirizzi per il censimento delle derivazioni in atto di cui all'art. 11, comma 3, lettera b) della legge regionale n. 80/2015, anche al fine di verificare ed aggiornare le disponibilita' idriche per i vari settori di uso dell'acqua. 2. Per l'anno 2016 la banca dati di cui all'art. 88 e' implementata con le informazioni a disposizione della Regione e resa disponibile alle Autorita' di bacino entro il 31 ottobre 2016 per gli adempimenti relativi all'aggiornamento dei piani di gestione dei distretti idrografici di cui all'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e all'art. 117 del decreto legislativo n. 152/2006.