Art. 93 
 
              Disposizione transitoria per l'anno 2016 
                  in materia di flussi informativi 
 
  1. Entro il 31 dicembre 2016,  la  Giunta  regionale,  ai  fini  di
assicurare il coordinamento con le scadenze temporali  del  ciclo  di
pianificazione 2015  -  2021  previste  dalla  direttiva  2000/60/CE,
definisce   il   cronoprogramma   delle   attivita'   necessarie   al
completamento della banca dati di cui all'art. 88, sulla  base  degli
indirizzi per il censimento delle derivazioni in atto di cui all'art.
11, comma 3, lettera b) della legge regionale n.  80/2015,  anche  al
fine di verificare ed aggiornare le disponibilita' idriche per i vari
settori di uso dell'acqua. 
  2. Per l'anno 2016 la banca dati di cui all'art. 88 e' implementata
con le informazioni a disposizione della Regione e  resa  disponibile
alle Autorita' di bacino entro il 31 ottobre 2016 per gli adempimenti
relativi  all'aggiornamento  dei  piani  di  gestione  dei  distretti
idrografici di cui all'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e  all'art.
117 del decreto legislativo n. 152/2006.