Art. 95 
 
     Disposizione transitoria per i procedimenti amministrativi 
 
  1. I procedimenti per il rilascio dei titoli abilitativi e le altre
vicende  amministrative  connesse  al  prelievo  di  acqua  in  corso
all'entrata in vigore del presente regolamento si concludono  secondo
le procedure  disciplinate  dalle  disposizioni  vigenti  al  momento
dell'avvio dei procedimenti medesimi. 
  2. Ai procedimenti di cui al comma 1 si applicano  le  disposizioni
dell'art.  3  e  del  capo   II   rispettivamente   ai   fini   della
classificazione degli usi e della determinazione dei canoni.