Art. 100 
 
               Sospensione e cessazione dell'attivita' 
 
  1. Qualora vengano meno uno o piu' dei requisiti  di  cui  all'art.
88, il comune capoluogo di provincia e  la  Citta'  metropolitana  di
Firenze  dispongono  la  sospensione  dell'attivita'  di  agenzia  di
viaggio per un periodo massimo di sei mesi se, a seguito di  diffida,
non si sia ottemperato  entro  il  termine  stabilito  nella  diffida
stessa. 
  2. Il comune capoluogo di provincia e la Citta'  metro-politana  di
Firenze dispongono la chiusura dell'attivita' nei seguenti casi: 
    a) qualora alla scadenza del periodo di  sospensione  di  cui  al
comma 1, non si sia ottemperato a quanto previsto nella diffida; 
    b) qualora  venga  meno  uno  o  piu'  dei  requisiti  soggettivi
previsti dalla legge per l'esercizio dell'attivita'. 
  3. Il comune capoluogo di provincia e la  Citta'  metropolitana  di
Firenze sospendono lo svolgimento delle attivita'  di  organizzazione
di viaggi da parte delle agenzie di viaggio e delle  associazioni  di
cui all'art. 96 per un periodo massimo di sei mesi qualora, accertato
il mancato adempimento dell'obbligo della copertura  assicurativa  di
cui rispettivamente all'art. 91, commi 1 e 2, e all'art. 97, comma 2,
l'agenzia o l'associazione  non  provveda  all'adempimento  entro  il
termine stabilito nella diffida. 
  4. Il comune capoluogo di provincia e la  Citta'  metropolitana  di
Firenze dispongono la cessazione dell'attivita' di organizzazione  di
viaggi da parte delle agenzie di viaggio e delle associazioni di  cui
all'art. 96 qualora non si sia  provveduto  alla  costituzione  della
copertura assicurativa entro il periodo di sospensione. 
  5.  Qualora  l'interessato   non   ottemperi   volontariamente   al
provvedimento di chiusura o  sospensione  dell'attivita',  il  comune
capoluogo di provincia e la  citta'  metropolitana,  previa  diffida,
provvedono all'esecuzione coattiva con le modalita'  dell'apposizione
dei sigilli.