Art. 100 Sospensione e cessazione dell'attivita' 1. Qualora vengano meno uno o piu' dei requisiti di cui all'art. 88, il comune capoluogo di provincia e la Citta' metropolitana di Firenze dispongono la sospensione dell'attivita' di agenzia di viaggio per un periodo massimo di sei mesi se, a seguito di diffida, non si sia ottemperato entro il termine stabilito nella diffida stessa. 2. Il comune capoluogo di provincia e la Citta' metro-politana di Firenze dispongono la chiusura dell'attivita' nei seguenti casi: a) qualora alla scadenza del periodo di sospensione di cui al comma 1, non si sia ottemperato a quanto previsto nella diffida; b) qualora venga meno uno o piu' dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio dell'attivita'. 3. Il comune capoluogo di provincia e la Citta' metropolitana di Firenze sospendono lo svolgimento delle attivita' di organizzazione di viaggi da parte delle agenzie di viaggio e delle associazioni di cui all'art. 96 per un periodo massimo di sei mesi qualora, accertato il mancato adempimento dell'obbligo della copertura assicurativa di cui rispettivamente all'art. 91, commi 1 e 2, e all'art. 97, comma 2, l'agenzia o l'associazione non provveda all'adempimento entro il termine stabilito nella diffida. 4. Il comune capoluogo di provincia e la Citta' metropolitana di Firenze dispongono la cessazione dell'attivita' di organizzazione di viaggi da parte delle agenzie di viaggio e delle associazioni di cui all'art. 96 qualora non si sia provveduto alla costituzione della copertura assicurativa entro il periodo di sospensione. 5. Qualora l'interessato non ottemperi volontariamente al provvedimento di chiusura o sospensione dell'attivita', il comune capoluogo di provincia e la citta' metropolitana, previa diffida, provvedono all'esecuzione coattiva con le modalita' dell'apposizione dei sigilli.