Art. 102 Sanzioni amministrative 1. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 6.000,00: a) chiunque esercita l'attivita' di agenzia di viaggio senza aver presentato la SCIA di cui all'art. 89; b) chiunque contravviene all'obbligo di stipulare le polizze assicurative o di fornire le garanzie bancarie di cui all'art. 91, commi 1 e 2; c) l'associazione iscritta all'albo di cui all'art. 96 che effettua le attivita' nei confronti dei non associati, oppure contravviene all'obbligo di stipulare la polizza assicurativa di cui all'art. 97, comma 2. 2. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600,00 a euro 3.600,00: a) chiunque pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto con le norme di cui all'art. 38 del decreto legislativo 79/2011; b) il direttore tecnico che non presta la propria attivita' lavorativa con carattere di esclusivita' in una sola agenzia e il responsabile organizzativo che viola le norme di cui all'art. 97, comma 4; c) l'associazione iscritta all'albo di cui all'art. 96 che effettua le attivita' senza la preventiva comunicazione prevista all'art. 97; d) il soggetto organizzatore di cui all'art. 98 che contravviene agli obblighi ivi previsti; e) chi contravviene a quanto disposto dall'art. 88, comma 3; f) chi contravviene agli obblighi previsti dall'art. 89, commi 3 e 7, dall'art. 92 e dall'art. 96, comma 7. 3. E' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00, chi viola gli obblighi di cui al presente capo non altrimenti sanzionati. 4. In caso di reiterazione di una delle violazioni di cui al presente articolo nei due anni successivi, le relative sanzioni pecuniarie sono raddoppiate.