Art. 102 
 
                       Sanzioni amministrative 
 
  1. E' soggetto alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
1.000,00 a euro 6.000,00: 
    a) chiunque esercita l'attivita' di agenzia di viaggio senza aver
presentato la SCIA di cui all'art. 89; 
    b) chiunque contravviene  all'obbligo  di  stipulare  le  polizze
assicurative o di fornire le garanzie bancarie di  cui  all'art.  91,
commi 1 e 2; 
    c) l'associazione  iscritta  all'albo  di  cui  all'art.  96  che
effettua  le  attivita'  nei  confronti  dei  non  associati,  oppure
contravviene all'obbligo di stipulare la polizza assicurativa di  cui
all'art. 97, comma 2. 
  2. E' soggetto alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
600,00 a euro 3.600,00: 
    a) chiunque pubblica o diffonde programmi di viaggio in contrasto
con le norme di cui all'art. 38 del decreto legislativo 79/2011; 
    b) il direttore tecnico  che  non  presta  la  propria  attivita'
lavorativa con carattere di esclusivita' in una  sola  agenzia  e  il
responsabile organizzativo che viola le norme  di  cui  all'art.  97,
comma 4; 
    c) l'associazione  iscritta  all'albo  di  cui  all'art.  96  che
effettua le attivita'  senza  la  preventiva  comunicazione  prevista
all'art. 97; 
    d) il soggetto organizzatore di cui all'art. 98 che  contravviene
agli obblighi ivi previsti; 
    e) chi contravviene a quanto disposto dall'art. 88, comma 3; 
    f) chi contravviene agli obblighi previsti dall'art. 89, commi  3
e 7, dall'art. 92 e dall'art. 96, comma 7. 
  3. E' soggetto alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da  euro
200,00 a euro 1.200,00, chi viola gli obblighi  di  cui  al  presente
capo non altrimenti sanzionati. 
  4. In caso di reiterazione  di  una  delle  violazioni  di  cui  al
presente articolo nei  due  anni  successivi,  le  relative  sanzioni
pecuniarie sono raddoppiate.