Art. 77 Comprensorio e organi di gestione (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016) 1. Per ciascuna popolazione presente sul territorio appenninico viene individuato un comprensorio geografico e amministrativo di gestione sulla base dell'areale distributivo complessivo della popolazione stessa ed eventuali sub-comprensori. 2. I confini dei comprensori di applicazione della gestione del cervo appenninico sono definiti dalla Regione tenendo conto delle indicazioni della commissione tecnica. 3. I comprensori sono suddivisi in sub-comprensori a loro volta divisi in unita' di gestione, Distretti, Istituti faunistici, aree protette, che rappresentano la base minima territoriale per una razionale attivita' gestionale compreso il prelievo. Le unita' di gestione sono di tipo conservativo o non conservativo. 4. Le Unita' di Gestione non conservative rappresentano la suddivisione, per gli scopi gestionali, delle aree non vocate per la specie, definite dalla Regione. In esse si applicano le attivita' e procedure previste all'art. 67. 5. Per ciascun comprensorio vengono individuate una commissione di coordinamento e una commissione tecnica.