Art. 77 
 
                  Comprensorio e organi di gestione 
                 (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016) 
 
  1. Per ciascuna popolazione  presente  sul  territorio  appenninico
viene individuato un  comprensorio  geografico  e  amministrativo  di
gestione  sulla  base  dell'areale  distributivo  complessivo   della
popolazione stessa ed eventuali sub-comprensori. 
  2. I confini dei comprensori di  applicazione  della  gestione  del
cervo appenninico sono definiti dalla  Regione  tenendo  conto  delle
indicazioni della commissione tecnica. 
  3. I comprensori sono suddivisi in  sub-comprensori  a  loro  volta
divisi in unita' di gestione, Distretti,  Istituti  faunistici,  aree
protette, che rappresentano  la  base  minima  territoriale  per  una
razionale attivita' gestionale compreso il  prelievo.  Le  unita'  di
gestione sono di tipo conservativo o non conservativo. 
  4.  Le  Unita'  di  Gestione  non  conservative  rappresentano   la
suddivisione, per gli scopi gestionali, delle aree non vocate per  la
specie, definite dalla Regione. In esse si applicano le  attivita'  e
procedure previste all'art. 67. 
  5. Per ciascun comprensorio vengono individuate una commissione  di
coordinamento e una commissione tecnica.