Art. 78 Commissione di coordinamento (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016) 1. La commissione di coordinamento viene nominata con atto della competente struttura della Giunta regionale. Nella commissione di coordinamento sono rappresentate le Regioni, gli enti di gestione delle aree protette nazionali e regionali di cui alla legge n. 394/1991 (Legge quadro sulle aree protette) inclusi nel territorio, gli ATC interessati territorialmente e l'ISPRA. 2. La commissione nomina al proprio interno un presidente ed un segretario e puo' richiedere, quando ne ravvisi la necessita', la partecipazione di altri soggetti interessati a determinati aspetti gestionali. La commissione inoltre puo' chiedere alle organizzazioni professionali agricole la nomina di un rappresentante per le tematiche relative all'interazione con le attivita' agricole. 3. La commissione di coordinamento ha i seguenti compiti: a) fornire alla commissione tecnica gli indirizzi per la predisposizione del piano poliennale di gestione tenuto conto delle indicazioni contenute negli strumenti di pianificazione e programmazione regionali; b) adottare il piano poliennale di gestione che viene recepito dalle regioni nei propri atti di pianificazione faunistica.