Art. 78 
 
                    Commissione di coordinamento 
                 (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016) 
 
  1. La commissione di coordinamento viene nominata  con  atto  della
competente struttura della Giunta  regionale.  Nella  commissione  di
coordinamento sono rappresentate le Regioni,  gli  enti  di  gestione
delle  aree  protette  nazionali  e  regionali  di  cui  alla   legge
n. 394/1991  (Legge  quadro  sulle   aree   protette)   inclusi   nel
territorio, gli ATC interessati territorialmente e l'ISPRA. 
  2. La commissione nomina al proprio interno  un  presidente  ed  un
segretario e puo' richiedere, quando ne  ravvisi  la  necessita',  la
partecipazione di altri soggetti interessati  a  determinati  aspetti
gestionali. La commissione inoltre puo' chiedere alle  organizzazioni
professionali  agricole  la  nomina  di  un  rappresentante  per   le
tematiche relative all'interazione con le attivita' agricole. 
  3. La commissione di coordinamento ha i seguenti compiti: 
    a)  fornire  alla  commissione  tecnica  gli  indirizzi  per   la
predisposizione del piano poliennale di gestione tenuto  conto  delle
indicazioni   contenute   negli   strumenti   di   pianificazione   e
programmazione regionali; 
    b) adottare il piano poliennale di gestione  che  viene  recepito
dalle regioni nei propri atti di pianificazione faunistica.