Art. 79 
 
       Commissione tecnica (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016) 
 
  1.  La  commissione  tecnica  e'  composta  da  tecnici  faunistici
nominati rispettivamente  dalla  competente  struttura  della  Giunta
regionale e dall'ATC ricadente nel comprensorio  di  gestione,  anche
con riferimento a  ciascuna  seduta.  Qualora  nel  comprensorio  sia
compreso il territorio di un parco nazionale l'ente di gestione  puo'
nominare un proprio tecnico. 
  2. I tecnici faunistici di cui al comma 1,  sono  nominati  tenendo
conto delle indicazioni dell'ISPRA sui requisiti professionali minimi
che devono essere posseduti dai componenti delle commissioni tecniche
per la gestione del cervo. 
  3. Ciascun tecnico, nel territorio di competenza, oltre a curare  i
rapporti di natura tecnica con i  diversi  soggetti  coinvolti  nella
gestione del cervo, indirizza e coordina le  attivita'  previste  nel
programma annuale operativo provvedendo  anche  all'elaborazione  dei
dati. 
  4. La commissione tecnica ha il compito di: 
    a) predisporre la proposta di piano poliennale di gestione; 
    b) predisporre il programma annuale operativo che viene approvato
dalla competente struttura della Giunta regionale; 
    c) definire e curare le procedure tecniche ed  organizzative  per
la realizzazione degli interventi di gestione; 
    d) curare i rapporti di natura tecnica con i  soggetti  coinvolti
nella realizzazione degli obiettivi di gestione; 
    e) consegnare alla commissione  di  coordinamento  una  relazione
annuale sull'attivita' svolta,  sugli  obiettivi  raggiunti  e  sulle
problematiche riscontrate.