Art. 79 Commissione tecnica (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016) 1. La commissione tecnica e' composta da tecnici faunistici nominati rispettivamente dalla competente struttura della Giunta regionale e dall'ATC ricadente nel comprensorio di gestione, anche con riferimento a ciascuna seduta. Qualora nel comprensorio sia compreso il territorio di un parco nazionale l'ente di gestione puo' nominare un proprio tecnico. 2. I tecnici faunistici di cui al comma 1, sono nominati tenendo conto delle indicazioni dell'ISPRA sui requisiti professionali minimi che devono essere posseduti dai componenti delle commissioni tecniche per la gestione del cervo. 3. Ciascun tecnico, nel territorio di competenza, oltre a curare i rapporti di natura tecnica con i diversi soggetti coinvolti nella gestione del cervo, indirizza e coordina le attivita' previste nel programma annuale operativo provvedendo anche all'elaborazione dei dati. 4. La commissione tecnica ha il compito di: a) predisporre la proposta di piano poliennale di gestione; b) predisporre il programma annuale operativo che viene approvato dalla competente struttura della Giunta regionale; c) definire e curare le procedure tecniche ed organizzative per la realizzazione degli interventi di gestione; d) curare i rapporti di natura tecnica con i soggetti coinvolti nella realizzazione degli obiettivi di gestione; e) consegnare alla commissione di coordinamento una relazione annuale sull'attivita' svolta, sugli obiettivi raggiunti e sulle problematiche riscontrate.