Art. 83 Organizzazione del prelievo (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016) 1. Il prelievo venatorio del cervo appenninico e' effettuato attraverso il prelievo selettivo ed e' organizzato in modo unitario nell'ambito di ciascun comprensorio. 2. Il prelievo e' ripartito nei sub-comprensori e nelle unita' di gestione in funzione delle esigenze gestionali. 3. Il prelievo e' organizzato e ripartito, tenuto conto dell'unitarieta' del comprensorio, tra i diversi sub-comprensori e le singole Unita' di Gestione sulla base della superficie e della consistenza numerica di cervi presente e della vocazione di ciascuna unita' di gestione. 4. Nell'ambito di ciascun ATC, sono da questo individuati punti di raccolta e controllo finalizzati agli accertamenti della corrispondenza tra classe assegnata e capo abbattuto e ai rilevamenti biometrici e sanitari. Nei punti di controllo operano rilevatori biometrici addetti al controllo dei capi abbattuti. 5. La gestione faunistico venatoria si basa sull'attivita' dei cacciatori di cervo abilitati e iscritti ai distretti presenti nel comprensorio. 6. Ciascun cacciatore abilitato al prelievo del cervo appenninico puo' iscriversi ad un solo comprensorio regionale. 7. La gestione faunistico venatoria del cervo appenninico deve essere economicamente autosufficiente. I comitati di gestione degli ATC possono richiedere ai cacciatori che partecipano alla gestione entro il comprensorio, un contributo commisurato alle spese di gestione ed di organizzazione.