Art. 83 
 
                     Organizzazione del prelievo 
                 (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016) 
 
  1. Il  prelievo  venatorio  del  cervo  appenninico  e'  effettuato
attraverso il prelievo selettivo ed e' organizzato in  modo  unitario
nell'ambito di ciascun comprensorio. 
  2. Il prelievo e' ripartito nei sub-comprensori e nelle  unita'  di
gestione in funzione delle esigenze gestionali. 
  3.  Il  prelievo  e'  organizzato   e   ripartito,   tenuto   conto
dell'unitarieta' del comprensorio, tra i diversi sub-comprensori e le
singole Unita' di  Gestione  sulla  base  della  superficie  e  della
consistenza numerica di cervi presente e della vocazione di  ciascuna
unita' di gestione. 
  4. Nell'ambito di ciascun ATC, sono da questo individuati punti  di
raccolta   e   controllo   finalizzati   agli   accertamenti    della
corrispondenza tra classe assegnata e capo abbattuto e ai rilevamenti
biometrici e sanitari. Nei  punti  di  controllo  operano  rilevatori
biometrici addetti al controllo dei capi abbattuti. 
  5. La gestione faunistico  venatoria  si  basa  sull'attivita'  dei
cacciatori di cervo abilitati e iscritti ai  distretti  presenti  nel
comprensorio. 
  6. Ciascun cacciatore abilitato al prelievo del  cervo  appenninico
puo' iscriversi ad un solo comprensorio regionale. 
  7. La gestione faunistico  venatoria  del  cervo  appenninico  deve
essere economicamente autosufficiente. I comitati di  gestione  degli
ATC possono richiedere ai cacciatori che  partecipano  alla  gestione
entro il  comprensorio,  un  contributo  commisurato  alle  spese  di
gestione ed di organizzazione.