Art. 84 Assegnazione dei prelievi nelle aziende faunistico venatorie e agrituristico venatorie (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016) 1. L'assegnazione di una quota di capi da prelevare alle aziende faunistico venatorie e alle aziende agrituristico venatorie rientra nel piano di prelievo del comprensorio in cui ricade l'azienda ed e' subordinata allo svolgimento di tutte le attivita' di gestione previste per il distretto stesso come censimenti, miglioramenti ambientali, verifica dei capi abbattuti. 2. I capi abbattuti devono pervenire ai punti di controllo utilizzati nel comprensorio di gestione.