Art. 84 
 
Assegnazione  dei  prelievi  nelle  aziende  faunistico  venatorie  e
  agrituristico venatorie (articoli 4 e 6 della l.r. 10/2016) 
 
  1. L'assegnazione di una quota di capi da  prelevare  alle  aziende
faunistico venatorie e alle aziende agrituristico  venatorie  rientra
nel piano di prelievo del comprensorio in cui ricade l'azienda ed  e'
subordinata allo  svolgimento  di  tutte  le  attivita'  di  gestione
previste per  il  distretto  stesso  come  censimenti,  miglioramenti
ambientali, verifica dei capi abbattuti. 
  2.  I  capi  abbattuti  devono  pervenire  ai  punti  di  controllo
utilizzati nel comprensorio di gestione.