Art. 73 Mozione di sfiducia 1. Il Consiglio provinciale puo' esprimere la sfiducia nei confronti del presidente della Provincia unicamente eleggendo a maggioranza dei suoi componenti un successore. La mozione motivata deve essere sottoscritta da almeno nove consiglieri e sottoposta a votazione per appello nominale. La mozione di sfiducia non e' posta in votazione se non reca la proposta di una diversa candidatura alla presidenza della Provincia e un nuovo programma di governo, comprendente anche il numero dei componenti della Giunta provinciale. La mozione non puo' essere discussa dal Consiglio provinciale prima che siano trascorsi dieci giorni dalla sua presentazione. Su di essa il Consiglio decide comunque entro i trenta giorni successivi. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Provincia comporta la decadenza dell'intera Giunta provinciale. Il successore propone i nuovi componenti della Giunta provinciale secondo le modalita' di cui all'art. 68. Una mozione di sfiducia presentata nei confronti di tutti gli assessori o della maggioranza dei componenti della Giunta provinciale si considera proposta nei confronti del presidente della Provincia; di conseguenza si applicano le disposizioni di cui al presente comma. 2. L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti di un assessore comporta la decadenza di questo dal mandato di assessore.