Art. 73 
 
                         Mozione di sfiducia 
 
  1.  Il  Consiglio  provinciale  puo'  esprimere  la  sfiducia   nei
confronti del  presidente  della  Provincia  unicamente  eleggendo  a
maggioranza dei suoi componenti un successore.  La  mozione  motivata
deve essere sottoscritta da almeno nove consiglieri  e  sottoposta  a
votazione per appello nominale. La mozione di sfiducia non  e'  posta
in votazione se non reca la proposta di una diversa candidatura  alla
presidenza  della  Provincia  e  un  nuovo  programma   di   governo,
comprendente anche il numero dei componenti della Giunta provinciale.
La mozione non puo' essere discussa dal Consiglio  provinciale  prima
che siano trascorsi dieci giorni dalla sua presentazione. Su di  essa
il Consiglio  decide  comunque  entro  i  trenta  giorni  successivi.
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del presidente
della Provincia comporta la decadenza dell'intera Giunta provinciale.
Il successore propone i nuovi  componenti  della  Giunta  provinciale
secondo le modalita' di cui all'art.  68.  Una  mozione  di  sfiducia
presentata nei confronti di tutti gli assessori o  della  maggioranza
dei componenti della Giunta provinciale  si  considera  proposta  nei
confronti del presidente della Provincia; di conseguenza si applicano
le disposizioni di cui al presente comma. 
  2. L'approvazione della mozione di sfiducia  nei  confronti  di  un
assessore comporta la decadenza di questo dal mandato di assessore.