Art. 47 Durata incarichi di cui all'art. 16, comma 2, della legge regionale n. 1/2009 nel rinnovo della legislatura 1. Al fine di assicurare la piena operativita' della struttura organizzativa della Giunta regionale nel passaggio dalla X alla XI legislatura, in deroga a quanto previsto dalla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), sono mantenuti gli incarichi di direttore attribuiti ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge regionale n. 1/2009, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla data di decorrenza dei nuovi incarichi conferiti a seguito del rinnovo delta legislatura.