Art. 47 
 
         Durata incarichi di cui all'art. 16, comma 2, della 
       legge regionale n. 1/2009 nel rinnovo della legislatura 
 
  1. Al fine di assicurare  la  piena  operativita'  della  struttura
organizzativa della Giunta regionale nel passaggio dalla  X  alla  XI
legislatura, in deroga a quanto  previsto  dalla  legge  regionale  8
gennaio 2009, n. 1  (Testo  unico  in  materia  di  organizzazione  e
ordinamento del personale), sono mantenuti gli incarichi di direttore
attribuiti ai sensi dell'art. 16, comma 2, della legge  regionale  n.
1/2009, in essere alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, e fino alla data di decorrenza dei nuovi incarichi conferiti a
seguito del rinnovo delta legislatura.