Art. 77 
Misure di sostegno per la realizzazione di progetti e  iniziative  di
  sviluppo sostenibile e modifiche all'art. 42 della legge  regionale
  n. 4/2005, all'art. 1 della legge regionale n. 18/2003, all'art.  8
  della legge regionale n. 4/1999 e all'art. 6 della legge  regionale
  n. 12/2006 
  1. La regione sostiene l'adozione da parte delle  imprese  operanti
in Friuli-Venezia Giulia di  misure  dirette  all'applicazione  delle
modalita' produttive dell'economia  circolare  e  all'efficientamento
energetico, al fine di migliorare la competitivita' sul mercato e  la
sostenibilita' ambientale, anche mediante l'incremento del  grado  di
innovazione tecnologica dei processi o dei prodotti e dei servizi. 
  2. Ai fini di cui al comma 1 l'amministrazione regionale stabilisce
nei procedimenti contributivi a bando o a  graduatoria  diretti  alla
concessione  di  contributi  a  fondo  perduto   a   sostegno   della
realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo  e  innovazione  e  di
investimento da parte di imprese dei settori industriale,  artigiano,
commerciale, turistico e dei servizi, almeno uno dei seguenti criteri
di premialita': 
    a) preferenza in graduatoria a parita' di punteggio; 
    b) attribuzione di punteggio aggiuntivo; 
    c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate. 
  3. Oltre a quanto stabilito al comma 2 l'amministrazione  regionale
e' autorizzata a concedere contributi a fondo  perduto  alle  imprese
per: 
    a) la realizzazione di investimenti finalizzati all'attuazione di
interventi nell'ambito dell'economia circolare, tra cui: 
      1) innovazione di prodotto e di processo in  tema  di  utilizzo
efficiente delle risorse e di trattamento dei  rifiuti,  compreso  il
riuso dei beni e materiali recuperati; 
      2)  progettazione  e  sperimentazione  di  modelli  tecnologici
integrati finalizzati alla riduzione, riuso e  riciclo  degli  scarti
alimentari, allo sviluppo dei sistemi di ciclo integrato delle  acque
e al riciclo dei rifiuti; 
      3) realizzazione di soluzioni tecnologiche innovative in  grado
di aumentare il tempo di vita dei prodotti,  di  migliorare  la  loro
riciclabilita' e di favorirne la rigenerazione; 
      4) sperimentazione di nuovi modelli di imballaggio intelligente
che prevedano anche l'utilizzo di materiali recuperati; 
    b) la realizzazione di investimenti  finalizzati  alla  riduzione
dei consumi energetici dell'attivita' produttiva basati  su  diagnosi
energetiche; 
    c) l'acquisizione di studi e consulenze  tecniche  specialistiche
concernenti l'economia circolare, l'ecoprogettazione dei  prodotti  e
la produzione di beni e servizi a ridotto consumo energetico; 
    d) l'introduzione  nell'organizzazione  aziendale  dell'attivita'
dell'esperto in gestione dell'energia, anche tramite  assunzione  con
contratto di lavoro dipendente. 
  4. Con regolamento regionale sono stabiliti, sentito il  gruppo  di
lavoro  interdirezionale  sull'economia  circolare,   istituito   con
decreto del direttore generale n. 485 del 1° ottobre 2019, i  criteri
e le modalita' per la concessione dei contributi di cui al comma 3. 
  5. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al  comma
4 sono abrogati: 
    a) le lettere i) e n)  del  comma  1  dell'art.  42  della  legge
regionale n. 4/2005; 
    b) i commi da 1 a 8 dell'art. 1 della legge regionale 5  dicembre
2003,  n.  18  (Interventi  urgenti   nei   settori   dell'industria,
dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in
materia di sicurezza sul lavoro, asili nido  nei  luoghi  di  lavoro,
nonche' a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi); 
    c) i commi da 33 a  38  dell'art.  8  della  legge  regionale  15
febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999); 
    d) il comma 19 dell'art. 6 della legge regionale 21 luglio  2006,
n. 12 (Assestamento del  bilancio  2006),  modificativo  della  legge
regionale n. 4/1999.