Art. 78 Impresa diffusa 1. Al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile dei territori, alla sicurezza delle condizioni di lavoro e a un maggiore benessere organizzativo, l'amministrazione regionale e' autorizzata a contribuire a progetti pilota, nell'ambito delle progettualita' finanziate a valere sull'art. 86 della legge regionale n. 3/2015, come modificato dall'art. 72, che prevedono la messa a disposizione delle imprese di spazi di lavoro di prossimita' connessi da remoto per i propri dipendenti anche al fine di agevolare la conciliazione vita lavoro, in sinergia con le misure di cui al titolo III, capo IV bis, della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualita' del lavoro). 2. Per le finalita' di cui al comma 1 il regolamento adottato con decreto del Presidente della regione 18 aprile 2017, n. 084/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalita' per la concessione di contributi ai consorzi di sviluppo economico locale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attivita' produttive negli agglomerati industriali di competenza ai sensi dell'art. 86 della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali)), e' aggiornato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.