Art. 114 Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 3/2010 1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale) e' sostituito dal seguente: «4. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono permanere al momento dell'assegnazione e della stipula della convenzione di assegnazione, nonche' successivamente alla stessa, fatti salvi: a) il requisito di cui al comma 1, lettera i), nei limiti stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 19, comma 2; b) il requisito di cui al comma 1, lettera c), da verificarsi unicamente al momento dell'assegnazione; in costanza di rapporto locativo, o in caso di subentro nell'assegnazione, costituisce causa di decadenza la sola titolarita' di diritto di proprieta', usufrutto, uso o abitazione, ad eccezione della nuda proprieta', su un alloggio ubicato in qualsiasi comune del territorio regionale adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1975.».