Art. 115 Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 3/2010 1. Dopo il numero 4) della lettera i) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 3/2010 e' aggiunto il seguente: «4-bis) coniugi legalmente separati o divorziati che, a seguito di provvedimento dell'autorita' giudiziaria, hanno lasciato da non piu' di un anno la casa coniugale in cui risiedono i figli, anche se di proprieta' dei medesimi coniugi o ex coniugi e sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non ne hanno la disponibilita';».