Art. 116 Modifiche all'articolo 22-bis della legge regionale 3/2010 1. Al comma 3 dell'articolo 22-bis della legge regionale 3/2010 la parola «utilmente» e' soppressa. 2. Al comma 4 dell'articolo 22-bis della legge regionale 3/2010 la parola «utilmente» e' soppressa. 3. Al comma 8 dell'articolo 22-bis della legge regionale 3/2010 le parole «, fino ad un massimo del 50 per cento dell'importo. Per i soggetti assegnatari da oltre due anni il riconoscimento e' pari al 100 per cento» sono soppresse.