Art. 117 Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 3/2010 1. Il comma 2 dell'articolo 32 della legge regionale 3/2010 e' sostituito dal seguente: «2. L'incarico di direttore generale e' attribuito dal presidente e ratificato dal consiglio di amministrazione a soggetto avente comprovata esperienza nel settore, mediante procedura di evidenza pubblica». 2. Il comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 3/2010 e' abrogato. 3. Il comma 4 dell'articolo 32 della legge regionale 3/2010 e' sostituito dal seguente: «4. Il direttore generale resta in carica per la stessa durata del consiglio di amministrazione che lo ha nominato ai sensi del comma 2 e sino alla nomina, da parte del nuovo consiglio di amministrazione del direttore generale. L'incarico puo' essere revocato con atto motivato del presidente con successiva ratifica da parte del consiglio di amministrazione.».