Art. 118. Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende: a) per «sistema di validazione», il sistema informatico e crittografico in grado di generare ed apporre la firma digitale o di verificarne la validita'; b) per «chiavi asimmetriche», la coppia di chiavi crittografiche, una privata ed una pubblica, correlate tra loro; da utilizzarsi nell'ambito dei sistemi di validazione o di cifratura di documenti informatici; c) per «chiave privata», l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico o si decifra il documento informatico in precedenza curato mediante la corrispondente chiave pubblica; d) per «chiave pubblica», l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche o si cifrano i documenti informatici da trasmettere al titolare delle predette chiavi; e) per «chiave biometria», la sequenza di codici informatici utilizzati nell'ambito di meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di verifica dell'identita' personale basati su specifiche caratteristiche fisiche dell'utente; f) per «certificazione», il risultato della procedura informatica, applicata alla chiave pubblica e rilevabile dai sistemi di validazione, mediante la quale si garantisce la corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica e soggetto titolare cui essa appartiene, si identifica quest'ultimo e si attesta il periodo di validita' della predetta chiave ed il termine di scadenza del relativo certificato, in ogni caso non superiore a tre anni; g) per «validazione temporale», il risultato della procedura informatica, con cui si attribuiscono, ad uno o piu' documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi; h) per «indirizzo elettronico», l'identificatore di una risorsa fisica o logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici; i) per «certificatore», il soggetto pubblico o privato che effettua la certificazione, rilascia il certificato della chiave pubblica, lo pubblica unitamente a quest'ultima, pubblica ed aggiorna gli elenchi dei certificati sospesi e revocati, eroga servizi connessi alle firme elettroniche; l) per «revoca del certificato», l'operazione con cui il certificatore annulla la validita' del certificato da un dato momento, non retroattivo, in poi; m) per «sospensione del certificato», l'operazione con cui il certificatore sospende la validita' del certificato per un determinato periodo di tempo; n) per «validita' del certificato», l'efficacia, e l'opponibilita' al titolare della chiave pubblica, dei dati in esso contenuti; o) per «regole tecniche», le specifiche di carattere tecnico, ivi compresa ogni disposizione che ad esse si applichi.