Art. 118.
                             Definizioni
    1. Ai fini del presente regolamento si intende:
      a) per  «sistema  di  validazione»,  il  sistema  informatico e
crittografico  in grado di generare ed apporre la firma digitale o di
verificarne la validita';
      b) per    «chiavi    asimmetriche»,   la   coppia   di   chiavi
crittografiche,  una  privata ed una pubblica, correlate tra loro; da
utilizzarsi  nell'ambito dei sistemi di validazione o di cifratura di
documenti informatici;
      c) per  «chiave  privata»,  l'elemento  della  coppia di chiavi
asimmetriche,  destinato  ad  essere conosciuto soltanto dal soggetto
titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento
informatico  o  si  decifra  il  documento  informatico in precedenza
curato mediante la corrispondente chiave pubblica;
      d) per  «chiave  pubblica»,  l'elemento  della coppia di chiavi
asimmetriche  destinato  ad  essere  reso  pubblico,  con il quale si
verifica  la  firma  digitale  apposta  sul documento informatico dal
titolare   delle   chiavi  asimmetriche  o  si  cifrano  i  documenti
informatici da trasmettere al titolare delle predette chiavi;
      e) per  «chiave  biometria»,  la sequenza di codici informatici
utilizzati  nell'ambito  di  meccanismi  di  sicurezza  che impiegano
metodi  di  verifica  dell'identita'  personale  basati su specifiche
caratteristiche fisiche dell'utente;
      f) per   «certificazione»,   il   risultato   della   procedura
informatica,  applicata alla chiave pubblica e rilevabile dai sistemi
di  validazione,  mediante  la  quale si garantisce la corrispondenza
biunivoca   tra   chiave   pubblica  e  soggetto  titolare  cui  essa
appartiene,  si  identifica  quest'ultimo  e si attesta il periodo di
validita'  della  predetta  chiave  ed  il  termine  di  scadenza del
relativo certificato, in ogni caso non superiore a tre anni;
      g) per  «validazione  temporale»,  il risultato della procedura
informatica,  con  cui  si  attribuiscono,  ad  uno  o piu' documenti
informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi;
      h) per «indirizzo elettronico», l'identificatore di una risorsa
fisica   o  logica  in  grado  di  ricevere  e  registrare  documenti
informatici;
      i) per  «certificatore»,  il  soggetto  pubblico  o privato che
effettua  la  certificazione,  rilascia  il  certificato della chiave
pubblica, lo pubblica unitamente a quest'ultima, pubblica ed aggiorna
gli  elenchi  dei  certificati  sospesi  e  revocati,  eroga  servizi
connessi alle firme elettroniche;
      l) per  «revoca  del  certificato»,  l'operazione  con  cui  il
certificatore  annulla  la  validita'  del  certificato  da  un  dato
momento, non retroattivo, in poi;
      m) per  «sospensione  del certificato», l'operazione con cui il
certificatore   sospende   la   validita'   del  certificato  per  un
determinato periodo di tempo;
      n) per    «validita'    del    certificato»,   l'efficacia,   e
l'opponibilita'  al  titolare della chiave pubblica, dei dati in esso
contenuti;
      o) per  «regole  tecniche», le specifiche di carattere tecnico,
ivi compresa ogni disposizione che ad esse si applichi.