Art. 120.
                     Firma digitale autenticata
    1.  Si  ha  per  riconosciuta, ai sensi dell'Art. 2703 del codice
civile,  la  firma  digitale,  la  cui apposizione e' autenticata dal
notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.
    2.     L'autenticazione    della    firma    digitale    consiste
nell'attestazione,  da  parte  del  pubblico  ufficiale, che la firma
digitale  e'  stata  apposta  in  sua  presenza  dal titolare, previo
accertamento  della  sua  identita'  personale, della validita' della
chiave  utilizzata e del fatto che il documento sottoscritto risponde
alla  volonta'  della  parte  e non e' in contrasto con l'ordinamento
giuridico  ai  sensi  dell'Art.  28,  primo  comma,  n. 1 della legge
6 febbraio 1913, n. 89.
    3.  L'apposizione  della  firma  digitale  da  parte del pubblico
ufficiale  regionale  integra  e sostituisce ad ogni fine di legge la
apposizione  di  sigilli,  punzoni,  timbri,  contrassegni  e  marchi
comunque previsti.
    4.  Se  al documento informatico autenticato deve essere allegato
altro  documento  formato  in originale su altro tipo di supporto, il
pubblico   ufficiale  puo'  allegare  copia  informatica  autenticata
dell'originale, secondo le disposizioni dell'Art. 117, comma 3.
    5.  Ai fini e per gli effetti della presentazione di istanze agli
organi   della  pubblica  amministrazione  si  considera  apposta  in
presenza  del  dipendente  addetto  la  firma  digitale  inserita nel
documento   informatico  presentato  o  depositato  presso  pubbliche
amministrazioni.
    6.  La  presentazione  o  il  deposito  di  un  documento per via
telematica  o su supporto informatico ad una pubblica amministrazione
sono  validi a tutti gli effetti di legge se vi sono apposte la firma
digitale e la validazione temporale a norma del presente regolamento.