Art. 121.
            Firma di documenti informatici della Regione
    1.  In  tutti  i  documenti  informatici  della  Regione la firma
autografa  o  la  firma, comunque prevista, e' sostituita dalla firma
digitale, in conformita' alle norme del presente capo.
    2.  L'uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine
di  legge  l'apposizione  di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e
marchi comunque previsti.