Art. 123.
                     Certificazione delle chiavi
    1.  Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche
di  cifratura  con  gli  effetti  di  cui all'Art. 109, comma 11 deve
munirsi di una idonea coppia di chiavi e rendere pubblica una di esse
mediante la procedura di certificazione.
    2. Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per un periodo
non  inferiore  a  dieci anni a cura del certificatore e, dal momento
iniziale   della  loro  valutabilita',  sono  consultabili  in  forma
telematica.
    3.   Salvo   quanto  previsto  dall'Art.  125,  le  attivita'  di
certificazione  sono  effettuate da certificatori inclusi, sulla base
di una dichiarazione anteriore all'inizio dell'attivita', in apposito
elenco pubblico, consultabile in via telematica, predisposto tenuto e
aggiornato  a  cura  dell'Autorita'  per l'informatica nella pubblica
amministrazione,  e dotati dei seguenti requisiti, specificati con il
decreto di cui all'Art. 109, comma 2:
      a) forma   di  societa'  per  azioni  e  capitale  sociale  non
inferiore   a   quello   necessario   ai   fini   dell'autorizzazione
all'attivita' bancaria, se soggetti privati;
      b) possesso  da  parte dei rappresentanti legali e dei soggetti
preposti all'amministrazione, dei requisiti di onorabilita' richiesti
ai  soggetti  che  svolgono  funzioni di amministrazione, direzione e
controllo presso banche;
      c) affidamento   che,   per   competenza   ed   esperienza,   i
responsabili   tecnici  del  certificatore  e  il  personale  addetto
all'attivita' di certificazione siano in grado di rispettare le norme
del  presente  regolamento  e le regole tecniche di cui all'Art. 109,
comma 2;
      d) qualita'  dei  processi informatici e dei relativi prodotti,
sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale.
    4.  La  procedura di certificazione di cui al comma 1 puo' essere
svolta  anche  da  un  certificatore operante sulla base di licenza o
autorizzazione rilasciata da altro stato membro dell'Unione europea o
dello spazio economico europeo, sulla base di equivalenti requisiti.