Art. 66. Disposizione finanziaria 1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con risorse finanziarie individuate con le modalita' previste dall'Art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'Art. 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (legge finanziaria per l'anno 2003). La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Torino, 8 gennaio 2004 GHIGO