Art. 66.
                      Disposizione finanziaria
    1.  Alla  copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si
fa  fronte  con  risorse  finanziarie  individuate  con  le modalita'
previste  dall'Art.  8  della  legge  regionale  11 aprile 2001, n. 7
(ordinamento  contabile  della Regione Piemonte) e dall'Art. 30 della
legge  regionale  4 marzo  2003,  n.  2 (legge finanziaria per l'anno
2003).
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
      Torino, 8 gennaio 2004
                                GHIGO