Art. 93.
       Commissione per le pari opportunita' tra donne e uomini

    1.  La  commissione  per  le pari opportunita' tra donne e uomini
opera  per  rimuovere  gli  ostacoli  in  campo  economico, sociale e
culturale,  che  di  fatto  costituiscono  discriminazione  diretta o
indiretta  nei confronti delle donne e per l'effettiva attuazione dei
principi   di   uguaglianza   e  di  parita'  sociale  sanciti  dalla
Costituzione e dallo statuto.
    2. La legge regionale istituisce la commissione, ne stabilisce la
composizione  ed  i  poteri e dispone in ordine alle modalita' che ne
garantiscano il funzionamento.