Art. 76.

                 Finalita' e ambito di applicazione



   1.  La  Regione  promuove e organizza l'attivita' di bonifica e di
irrigazione  quale  strumento  essenziale  e permanente finalizzato a
garantire:
    a) la sicurezza idraulica del territorio;
    b)  l'uso  plurimo  e  la razionale utilizzazione a scopo irriguo
delle risorse idriche;
    c)  la  provvista,  la  regimazione  e  la  tutela quantitativa e
qualitativa delle acque irrigue;
    d) il risparmio idrico, l'attitudine alla produzione agricola del
suolo e lo sviluppo delle produzioni agro-zootecniche e forestali;
    e) la salvaguardia e la valorizzazione del territorio.
   2.  L'attivita'  di  bonifica e irrigazione ha rilevanza pubblica.
Tale  attivita'  e'  svolta in base al piano generale di bonifica, di
irrigazione e di tutela del territorio rurale, ai programmi triennali
dell'attivita'  di  bonifica,  ai  piani comprensoriali di bonifica e
irrigazione  e  di tutela del territorio rurale, ai piani di riordino
irriguo  in  modo  coordinato  con  gli  obiettivi, le procedure e le
azioni  previste  nel  piano di bacino di cui all'art. 65 del decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n. 152 (Norme in materia ambientale) e
negli  strumenti  di  programmazione e pianificazione della Regione e
degli  enti  locali.  Per  il conseguimento delle finalita' di cui al
comma  1  la  Regione,  tramite  gli  enti di cui al presente titolo,
realizza  le  necessarie azioni e attivita' di carattere conoscitivo,
di  programmazione,  di progettazione, l'esecuzione delle opere e gli
interventi  di  informazione e di divulgazione relativi all'attivita'
di bonifica e irrigazione.
   3.   Il   presente   titolo   disciplina   altresi'  le  modalita'
dell'intervento  pubblico  per  la  bonifica  e  l'irrigazione che si
realizza  tenendo  conto degli obiettivi e delle linee generali della
programmazione  economica comunitaria, nazionale e regionale, secondo
i  principi  di collaborazione e sussidiarieta' in modo da assicurare
il  coordinamento delle attivita' di bonifica e di irrigazione con le
altre  azioni  per  la gestione delle risorse idriche, nonche' con le
azioni   previste   nel   piano   di  bacino  e  negli  strumenti  di
programmazione e di pianificazione della Regione.