Art. 77.
Opere pubbliche di bonifica e di irrigazione
1. Ai fini del presente titolo nei comprensori di bonifica e
irrigazione sono considerate opere pubbliche di competenza regionale:
a) la canalizzazione della rete scolante, le opere di raccolta,
approvvigionamento, utilizzazione e distribuzione dell'acqua per
l'irrigazione, nonche' le opere di sistemazione e regolazione dei
corsi d'acqua di bonifica ed irrigui;
b) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
c) le opere di cui all'art. 166, comma 1, del decreto legislativo
n. 152/2006;
d) le opere per la sistemazione idraulico-agraria e di bonifica
idraulica;
e) le infrastrutture di supporto per la realizzazione e la
gestione delle opere di cui alle lettere a), b), c), d);
f) le opere finalizzate alla manutenzione e al ripristino
ambientale e di protezione dalle calamita' naturali rientranti
nell'ambito dei comprensori di bonifica e secondo quanto previsto
dalle norme vigenti.
2. All'esecuzione delle opere di cui al comma 1 la Regione
provvede, di norma, tramite concessione ai consorzi di bonifica e ai
consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado.
3. La manutenzione e l'esercizio delle opere e degli impianti
consortili esistenti, nonche', a decorrere dalla data di compimento
di ciascun lotto utilmente funzionante, la manutenzione e l'esercizio
delle opere di cui al comma 1, eseguite in attuazione dell'attivita'
programmatoria prevista dal presente titolo spettano, per quanto di
competenza, ai consorzi di cui al comma 2. I relativi oneri,
unitamente alle spese di funzionamento degli enti, sono posti a
carico dei soggetti consorziati.
4. In considerazione delle finalita' di pubblico interesse
perseguite dai consorzi di bonifica, la Giunta regionale, in presenza
di situazioni eccezionali, puo' concorrere alla spesa relativa al
sollevamento delle acque irrigue e di colo eccedenti il costo
ordinario.