Art. 77.

            Opere pubbliche di bonifica e di irrigazione



   1.  Ai  fini  del  presente  titolo  nei comprensori di bonifica e
irrigazione sono considerate opere pubbliche di competenza regionale:
    a)  la  canalizzazione della rete scolante, le opere di raccolta,
approvvigionamento,  utilizzazione  e  distribuzione  dell'acqua  per
l'irrigazione,  nonche'  le  opere  di sistemazione e regolazione dei
corsi d'acqua di bonifica ed irrigui;
    b) gli impianti di sollevamento e di derivazione delle acque;
    c) le opere di cui all'art. 166, comma 1, del decreto legislativo
n. 152/2006;
    d)  le  opere per la sistemazione idraulico-agraria e di bonifica
idraulica;
    e)  le  infrastrutture  di  supporto  per  la  realizzazione e la
gestione delle opere di cui alle lettere a), b), c), d);
    f)  le  opere  finalizzate  alla  manutenzione  e  al  ripristino
ambientale  e  di  protezione  dalle  calamita'  naturali  rientranti
nell'ambito  dei  comprensori  di  bonifica e secondo quanto previsto
dalle norme vigenti.
   2.  All'esecuzione  delle  opere  di  cui  al  comma  1 la Regione
provvede,  di norma, tramite concessione ai consorzi di bonifica e ai
consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado.
   3.  La  manutenzione  e  l'esercizio  delle opere e degli impianti
consortili  esistenti,  nonche', a decorrere dalla data di compimento
di ciascun lotto utilmente funzionante, la manutenzione e l'esercizio
delle  opere di cui al comma 1, eseguite in attuazione dell'attivita'
programmatoria  prevista  dal presente titolo spettano, per quanto di
competenza,  ai  consorzi  di  cui  al  comma  2.  I  relativi oneri,
unitamente  alle  spese  di  funzionamento  degli  enti, sono posti a
carico dei soggetti consorziati.
   4.   In  considerazione  delle  finalita'  di  pubblico  interesse
perseguite dai consorzi di bonifica, la Giunta regionale, in presenza
di  situazioni  eccezionali,  puo'  concorrere alla spesa relativa al
sollevamento  delle  acque  irrigue  e  di  colo  eccedenti  il costo
ordinario.