Art. 154 
 
                       Disciplina urbanistica 
 
    1. La Regione definisce con regolamento i criteri e gli indirizzi
per la localizzazione, la distribuzione territoriale e  l'inserimento
ambientale dei centri commerciali all'ingrosso non alimentari. 
    2. I centri commerciali  all'ingrosso  non  alimentari,  ai  fini
degli oneri di urbanizzazione, sono  assimilati  agli  interventi  di
carattere produttivo. 
    3.  La  collocazione  dei  centri  commerciali  all'ingrosso  non
alimentari va prevista, di preferenza, nelle  zone  nelle  quali  gli
strumenti urbanistici consentono  la  realizzazione  di  insediamenti
produttivi, commerciali o terziario direzionali. 
    4. Qualora la realizzazione dei centri  commerciali  all'ingrosso
non alimentare interessi aree con  destinazioni  diverse  rispetto  a
quelle  di  cui  al  comma  3,  oppure  interessi  aree  nelle  quali
l'edificazione sia assoggettata dallo strumento urbanistico  generale
in vigore  presso  il  comune  interessato  all'approvazione  di  uno
strumento  urbanistico  attuativo,  l'approvazione  di   tale   piano
attuativo e' soggetta alle procedure di cui alla l.r. 12/2005.