Art. 120.
                      Procedimento sostitutivo
 
   1.  Qualora  i  termini  fissati  per  gli  adempimenti  attuativi
previsti  dalla  presente  legge  decorrono  inutilmente,  la  Giunta
regionale, sentito l'ente inadempiente, fissa immediatamente un nuovo
termine,  che  non  potra'  essere  superiore  a  centoventi  giorni,
trascorso il quale si surroga, anche mediante  commissario,  all'ente
stesso.