Art. 120. Procedimento sostitutivo 1. Qualora i termini fissati per gli adempimenti attuativi previsti dalla presente legge decorrono inutilmente, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente, fissa immediatamente un nuovo termine, che non potra' essere superiore a centoventi giorni, trascorso il quale si surroga, anche mediante commissario, all'ente stesso.