Art. 122.
                       Ispezioni e rilevamenti
 
   1.  Il  personale  incaricato degli studi e dei rilevamenti per la
progettazione e l'attuazione dei piani urbanistici ha la facolta'  di
accedere   alle   proprieta'   private,   compiendovi  le  operazioni
necessarie,  in  base  ad  ordinanze  indicanti   nominativamente   i
funzionari  autorizzati. Tali ordinanze, emanate dal Presidente della
Giunta regionale o  dal  Sindaco  territorialmente  competente,  sono
notificate   ai   proprietari   ed   agli   attuali  possessori,  con
l'indicazione del giorno del sopralluogo, almeno cinque giorni  prima
dell'inizio delle operazioni.