Art. 122. Ispezioni e rilevamenti 1. Il personale incaricato degli studi e dei rilevamenti per la progettazione e l'attuazione dei piani urbanistici ha la facolta' di accedere alle proprieta' private, compiendovi le operazioni necessarie, in base ad ordinanze indicanti nominativamente i funzionari autorizzati. Tali ordinanze, emanate dal Presidente della Giunta regionale o dal Sindaco territorialmente competente, sono notificate ai proprietari ed agli attuali possessori, con l'indicazione del giorno del sopralluogo, almeno cinque giorni prima dell'inizio delle operazioni.