Art. 123.
                          I n c a r i c h i
 
   1.  Per  l'adempimento  delle  incombenze  di  spettanza regionale
previste dalla presente legge, la Regione puo' affidare  incarichi  a
professionisti esterni, esperti in materia urbanistica.
   2.  Gli  oneri  derivanti dal comma 1 fanno carico al capitolo 852
dello stato di previsione dalla spesa del  bilancio  pluriennale  per
gli   anni   1991-1993  e  del  bilancio  per  l'anno  1991,  il  cui
stanziamento presenta sufficiente disponibilita'.