Art. 123. I n c a r i c h i 1. Per l'adempimento delle incombenze di spettanza regionale previste dalla presente legge, la Regione puo' affidare incarichi a professionisti esterni, esperti in materia urbanistica. 2. Gli oneri derivanti dal comma 1 fanno carico al capitolo 852 dello stato di previsione dalla spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilita'.