Art. 125.
    Facolta' di adeguamento degli strumenti urbanistici generali
 
   1.  I  Comuni provvisti di strumento urbanistico generale adeguato
al Piano urbanistico regionale, qualora riscontrino eventi  evolutivi
della  popolazione,  con  decrementi  o  variazioni  sensibili  nella
composizione della stessa, diversi da quelli ipotizzati  in  sede  di
formazione  dello  strumento  urbanistico  vigente,  ovvero ritengano
motivamente di adeguarsi agli standard urbanistici  come  revisionati
ai  sensi  dell'articolo  124 della presente legge, possono procedere
alla revisione dello strumento urbanistico generale vigente.