Art. 125. Facolta' di adeguamento degli strumenti urbanistici generali 1. I Comuni provvisti di strumento urbanistico generale adeguato al Piano urbanistico regionale, qualora riscontrino eventi evolutivi della popolazione, con decrementi o variazioni sensibili nella composizione della stessa, diversi da quelli ipotizzati in sede di formazione dello strumento urbanistico vigente, ovvero ritengano motivamente di adeguarsi agli standard urbanistici come revisionati ai sensi dell'articolo 124 della presente legge, possono procedere alla revisione dello strumento urbanistico generale vigente.