Art. 126.
 
Competenze   della   Direzione   regionale    della    pianificazione
territoriale
  1.  All'articolo 103, comma 1, lettera c), della legge regionale 1›
marzo  1988,  n.  7  sono  soppresse  le  parole  "ed  attende   agli
adempimenti  concernenti  la  compatibilita'  urbanistica delle opere
delle Amministrazioni statali e dell'Amministrazione regionale".
   2. All'articolo 102, comma 2, della legge regionale 1› marzo 1988,
n.  7  e'  aggiunta  la  frase   "nonche'   di   accertamento   della
compatibilita'  urbanistica delle opere delle Amministrazioni statali
e dell'Amministrazione regionale".
   3. All'articolo 102 della legge regionale 1› marzo 1988, n.  7  e'
aggiunto il seguente comma:
   "3.  La Direzione regionale si avvale inoltre, per le funzioni non
rientranti nelle competenze dei Servizi, con particolare riguardo  ai
compiti di coordinamento delle attivita' di ricerca per la formazione
di  strumenti  di  pianificazione territoriale, di un gruppo di staff
composto da tre dirigenti.".