Art. 126. Competenze della Direzione regionale della pianificazione territoriale 1. All'articolo 103, comma 1, lettera c), della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 sono soppresse le parole "ed attende agli adempimenti concernenti la compatibilita' urbanistica delle opere delle Amministrazioni statali e dell'Amministrazione regionale". 2. All'articolo 102, comma 2, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e' aggiunta la frase "nonche' di accertamento della compatibilita' urbanistica delle opere delle Amministrazioni statali e dell'Amministrazione regionale". 3. All'articolo 102 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e' aggiunto il seguente comma: "3. La Direzione regionale si avvale inoltre, per le funzioni non rientranti nelle competenze dei Servizi, con particolare riguardo ai compiti di coordinamento delle attivita' di ricerca per la formazione di strumenti di pianificazione territoriale, di un gruppo di staff composto da tre dirigenti.".