Art. 127.
           Accelerazione delle procedure per l'esecuzione
                   di opere e di impianti pubblici
 
   1. Ai fini  dell'applicazione  dell'articolo  1,  commi  quarto  e
quinto,  della  legge  3 gennaio 1978, n. 1, i Comuni approvano anche
progetti di opere pubbliche di competenza di enti diversi.
   2. Nell'ipotesi prevista al comma  quinto  dell'articolo  1  della
legge  n.  1 del 1978, l'approvazione da parte del Consiglio comunale
di progetti di opere  pubbliche  costituisce,  per  la  realizzazione
degli  stessi,  adozione  di  variante  dello  strumento  urbanistico
generale anche per le prescrizioni attinenti a parametri edilizi e ad
eventuali  vincoli  procedimentali,  ivi  comprese   le   indicazioni
perimetrali.