Art. 127. Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere e di impianti pubblici 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, commi quarto e quinto, della legge 3 gennaio 1978, n. 1, i Comuni approvano anche progetti di opere pubbliche di competenza di enti diversi. 2. Nell'ipotesi prevista al comma quinto dell'articolo 1 della legge n. 1 del 1978, l'approvazione da parte del Consiglio comunale di progetti di opere pubbliche costituisce, per la realizzazione degli stessi, adozione di variante dello strumento urbanistico generale anche per le prescrizioni attinenti a parametri edilizi e ad eventuali vincoli procedimentali, ivi comprese le indicazioni perimetrali.