Art. 128.
               Piani regolatori generali intercomunali
 
   1.  Non  trova  applicazione  l'articolo  12 della legge 17 agosto
1942, n. 1150.
   2.  I  Comuni  dotati  di  piani regolatori intercomunali adottano
nella medesima data piani regolatori comunali riferiti  ai  territori
di propria compentenza.
   3.  In  attesa degli adempimenti di cui al comma 2, possono essere
adottate varianti ai piani regolatori intercomunali che non  incidono
sulla  struttura  e  sui  criteri  informatori dei medesimi e che non
rivestono interesse sovraccomunale.
   4. Le varianti di cui al comma 3 sono autonomamente  adottate  dal
singolo Comune interessato con la procedura prevista all'articolo 32.
   5. Precedentemente al deposito, previsto all'articolo 32, comma 2,
il  progetto  di  variante  va  inviato  ai  Comuni interessati dallo
strumento urbanistico intercomunale, ai fini della presentazione, nei
termini utili, di  eventuali  osservazioni,  motivate  dagli  effetti
urbanistici negativi indotti sul proprio territorio.
   6.  In caso di presentazione delle osservazioni di cui al comma 5,
il Presidente della Giunta  regionale  puo'  apportare  le  eventuali
modifiche  alla  variante in accoglimento alle osservazioni predette,
con le modalita' di cui all'articolo 32, comma 9.