Art. 128. Piani regolatori generali intercomunali 1. Non trova applicazione l'articolo 12 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. 2. I Comuni dotati di piani regolatori intercomunali adottano nella medesima data piani regolatori comunali riferiti ai territori di propria compentenza. 3. In attesa degli adempimenti di cui al comma 2, possono essere adottate varianti ai piani regolatori intercomunali che non incidono sulla struttura e sui criteri informatori dei medesimi e che non rivestono interesse sovraccomunale. 4. Le varianti di cui al comma 3 sono autonomamente adottate dal singolo Comune interessato con la procedura prevista all'articolo 32. 5. Precedentemente al deposito, previsto all'articolo 32, comma 2, il progetto di variante va inviato ai Comuni interessati dallo strumento urbanistico intercomunale, ai fini della presentazione, nei termini utili, di eventuali osservazioni, motivate dagli effetti urbanistici negativi indotti sul proprio territorio. 6. In caso di presentazione delle osservazioni di cui al comma 5, il Presidente della Giunta regionale puo' apportare le eventuali modifiche alla variante in accoglimento alle osservazioni predette, con le modalita' di cui all'articolo 32, comma 9.