Art. 130. Norme transitorie di salvaguardia per i comuni non adeguati al piano urbanistico regionale generale 1. Nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale adeguato al Piano urbanistico regionale generale, approvato con D.P.G.R. n. 826/Pres. del 15 settembre 1978, sino all'approvazione del relativo provvedimento di adeguamento, il rilascio delle autorizzazioni o concessioni edilizie e' condizionato al rispetto delle seguenti limitazioni: a) nelle zone residenziali od equiparabili: 1) all'interno del perimetro del centro edificato, delimitato ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono ammessi, sul patrimonio edilizio esistente, esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia senza aumento della volumetria esistente. La realizzazione di nuove edificazioni e' limitata al rispetto di un indice fondiario massimo pari al 50 per cento dell'indice previsto dallo strumento urbanistico comunale vigente. La realizzazione di edifici con volumi superiori a 3 mc/mq e con altezza superiore a 25 metri potra' essere consentita solo previa approvazione di un Piano particolareggiato, ovvero, fino a quando non avranno effetto le disposizioni di ci al Titolo IV della presente legge, di un piano di lottizzazione convenzionata; 2) all'esterno del perimetro del centro edificato, delimitato ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono ammessi, sul patrimonio edilizio esistente, esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia senza aumento della volumetria esistente. La realizzazione di nuove edificazioni e' limitata al rispetto di un indice territoriale massimo pari al 50 per cento dell'indice previsto dallo strumento urbanistico comunale vigente ed e' subordinata all'approvazione di un Piano particolareggiato, ovvero, fino a quando non avranno effetto le disposizioni di cui al Titolo IV della presente legge, di un piano di lottizzazione convenzionata; b) nelle zone industriali, artigianali, commerciali od equiparabili sono ammessi, sul patrimonio edilizio esistente, esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e di ampliamento sino al 10 per cento del volume esistente. La realizzazione di nuove costruzioni e' subordinata all'approvazione di un piano particolareggiato ovvero, fino a quando non avranno effetto le disposizioni di cui al Titolo IV della presente legge, di un piano di lottizzazione convenzionata; c) nelle zone turistiche od equiparabili sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo sul patrimonio edilizio esistente; d) nelle zone agricole e forestali od equiparabili sono ammessi, sul patrimonio edilizio esistente, esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con l'eccezione degli edifici connessi con l'attivita' agricola per i quali e' ammessa anche la ristrutturazione edilizia con un ampliamento non superiore al 10 per cento del volume esistente e comunque entro il limite massimo di 50 mc. La realizzazione di edifici relativi alle strutture produttive aziendali e' limitata al rispetto di un rapporto di copertura massimo pari all'1 per cento e quella di edifici residenziali e' limitata a quella connessa con l'attivita' agricola dell'imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153, nel rispetto di un indice di fabbricabilita' fondiario massimo pari a 0,03 mc/mq; e) nelle zone del centro storico dei Comuni individuati nell'allegato F delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo sul patrimonio edilizio esistente, con la salvaguardia delle caratteristiche ambientali e l'impiego di materiali tradizionali. La realizzazione di nuovi interventi e' subordinata all'approvazione di un piano particolareggiato. 2. La redazione dei piani particolareggiati e dei piani di lottizzazione convenzionata, di cui al comma 1, deve rispettare gli standard urbanistici di cui alla tabella 2 delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale generale, nonche' gli articoli 50 e 51 delle stesse norme del predetto Piano. 3. Le nuove edificazioni residenziali devono rispettare le distanze prescritte dagli articoli 35 e 36 delle norme di attuazione del Piano urbanistico regionale generale rispettivamente per le zone di completamento e di espansione. 4. Nei comuni provvisti di strumenti urbanistici generali parzialmente adeguati al Piano urbanistico regionale generale, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per le sole zone non adeguate. 5. Le norme transitorie di salvaguardia di cui al presente articolo non trovano applicazione nelle zone dotate di piano particolareggiato o di piano di recupero approvati.