Art. 130.
           Norme transitorie di salvaguardia per i comuni
        non adeguati al piano urbanistico regionale generale
 
   1.   Nei  Comuni  sprovvisti  di  strumento  urbanistico  generale
adeguato al  Piano  urbanistico  regionale  generale,  approvato  con
D.P.G.R.  n.  826/Pres.  del 15 settembre 1978, sino all'approvazione
del  relativo  provvedimento  di  adeguamento,  il   rilascio   delle
autorizzazioni  o  concessioni  edilizie  e' condizionato al rispetto
delle seguenti limitazioni:
     a) nelle zone residenziali od equiparabili:
     1) all'interno del perimetro del centro edificato, delimitato ai
sensi dell'articolo 18 della legge 22  ottobre  1971,  n.  865,  sono
ammessi, sul patrimonio edilizio esistente, esclusivamente interventi
di   manutenzione   ordinaria  e  straordinaria,  di  restauro  e  di
risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia senza aumento
della volumetria esistente. La realizzazione di nuove edificazioni e'
limitata al rispetto di un indice fondiario massimo pari  al  50  per
cento  dell'indice  previsto  dallo  strumento  urbanistico  comunale
vigente. La realizzazione di edifici con volumi superiori a 3 mc/mq e
con altezza superiore a 25 metri potra' essere consentita solo previa
approvazione di un Piano particolareggiato, ovvero, fino a quando non
avranno effetto le disposizioni di ci al  Titolo  IV  della  presente
legge, di un piano di lottizzazione convenzionata;
     2) all'esterno del perimetro del centro edificato, delimitato ai
sensi  dell'articolo  18  della  legge  22 ottobre 1971, n. 865, sono
ammessi, sul patrimonio edilizio esistente, esclusivamente interventi
di manutenzione ordinaria e  straordinaria,  restauro  e  risanamento
conservativo   e   ristrutturazione   edilizia  senza  aumento  della
volumetria esistente.  La  realizzazione  di  nuove  edificazioni  e'
limitata al rispetto di un indice territoriale massimo pari al 50 per
cento  dell'indice  previsto  dallo  strumento  urbanistico  comunale
vigente   ed   e'   subordinata   all'approvazione   di   un    Piano
particolareggiato,  ovvero,  fino  a  quando  non  avranno effetto le
disposizioni di cui al Titolo IV della presente legge, di un piano di
lottizzazione convenzionata;
     b)  nelle  zone   industriali,   artigianali,   commerciali   od
equiparabili   sono   ammessi,  sul  patrimonio  edilizio  esistente,
esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e  straordinaria,
di  restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia
e di ampliamento sino al  10  per  cento  del  volume  esistente.  La
realizzazione di nuove costruzioni e' subordinata all'approvazione di
un  piano particolareggiato ovvero, fino a quando non avranno effetto
le disposizioni di cui al Titolo IV della presente legge, di un piano
di lottizzazione convenzionata;
     c)  nelle  zone  turistiche   od   equiparabili   sono   ammessi
esclusivamente  interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
di restauro e di risanamento  conservativo  sul  patrimonio  edilizio
esistente;
     d) nelle zone agricole e forestali od equiparabili sono ammessi,
sul  patrimonio  edilizio  esistente,  esclusivamente  interventi  di
manutenzione ordinaria e straordinaria, con l'eccezione degli edifici
connessi con l'attivita' agricola per i quali  e'  ammessa  anche  la
ristrutturazione  edilizia con un ampliamento non superiore al 10 per
cento del volume esistente e comunque entro il limite massimo  di  50
mc.  La  realizzazione  di edifici relativi alle strutture produttive
aziendali e' limitata al rispetto di un rapporto di copertura massimo
pari all'1 per cento e quella di edifici residenziali e'  limitata  a
quella connessa con l'attivita' agricola dell'imprenditore agricolo a
titolo  principale,  ai  sensi  dell'articolo 12 della legge 9 maggio
1975, n. 153, nel rispetto di un indice di fabbricabilita'  fondiario
massimo pari a 0,03 mc/mq;
     e)   nelle  zone  del  centro  storico  dei  Comuni  individuati
nell'allegato F delle  norme  di  attuazione  del  Piano  urbanistico
regionale  sono  ammessi  esclusivamente  interventi  di manutenzione
ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo sul
patrimonio   edilizio   esistente,   con   la   salvaguardia    delle
caratteristiche  ambientali e l'impiego di materiali tradizionali. La
realizzazione di nuovi interventi e' subordinata all'approvazione  di
un piano particolareggiato.
   2.  La  redazione  dei  piani  particolareggiati  e  dei  piani di
lottizzazione convenzionata, di cui al comma 1, deve  rispettare  gli
standard  urbanistici di cui alla tabella 2 delle norme di attuazione
del Piano urbanistico regionale generale, nonche' gli articoli  50  e
51 delle stesse norme del predetto Piano.
   3.   Le  nuove  edificazioni  residenziali  devono  rispettare  le
distanze prescritte dagli articoli 35 e 36 delle norme di  attuazione
del  Piano urbanistico regionale generale rispettivamente per le zone
di completamento e di espansione.
   4.   Nei   comuni  provvisti  di  strumenti  urbanistici  generali
parzialmente adeguati al Piano  urbanistico  regionale  generale,  le
disposizioni  di  cui  al  presente articolo si applicano per le sole
zone non adeguate.
   5. Le  norme  transitorie  di  salvaguardia  di  cui  al  presente
articolo   non  trovano  applicazione  nelle  zone  dotate  di  piano
particolareggiato o di piano di recupero approvati.