Art. 72
Fondo per la riqualificazione degli insediamenti storici e del
paesaggio e interventi per la conservazione e sistemazione
paesaggistica
1. Per promuovere il recupero, la valorizzazione e lo sviluppo
degli insediamenti storici, nonche' per il recupero, la conservazione
e la tutela del paesaggio, e' attivato nell'ambito del bilancio
provinciale il fondo per la riqualificazione degli insediamenti
storici e del paesaggio.
2. Il fondo e' destinato al finanziamento di:
a) progetti e interventi integrati, pubblici e privati, compresi
eventuali interventi della Provincia individuati dalla giunta
provinciale con apposita deliberazione, anche in deroga alle
disposizioni provinciali in materia di programmazione, e realizzati,
se occorre, previa convenzione con i proprietari degli immobili,
finalizzati a:
1) recuperare il patrimonio edilizio pubblico, con priorita' per
quello di rilevanza storica e artistica o comunque situato in
contesti di rilevante pregio paesaggistico-ambientale o espressivo
dei valori culturali e identitari locali;
2) recuperare il patrimonio edilizio privato che presenta i
requisiti indicati nel numero 1) o che e' comunque funzionale a un
processo di sviluppo socio-economico della comunita' interessata, di
miglioramento dei livelli di vivibilita', di valorizzazione turistica
e di rafforzamento o avvio di pertinenti attivita' commerciali, di
servizio e artigianali;
3) recuperare e sistemare strutture, manufatti ed elementi di
accessibilita' e arredo urbano collegati agli interventi previsti dai
numeri 1) e 2);
b) progetti e interventi, pubblici e privati, compresi eventuali
interventi della Provincia individuati dalla giunta provinciale con
apposita deliberazione, finalizzati alla conservazione, alla
sistemazione o al ripristino del paesaggio, sia a carattere puntuale
che di area vasta, compreso il paesaggio rurale.
3. Gli interventi previsti dal comma 2, lettera b), sono
realizzati, di norma, in base ad accordi stipulati con i privati.
Tali accordi possono anche riconoscere al privato il valore della
biomassa eventualmente prelevata, secondo quanto stabilito da questo
comma. Quando non e' possibile realizzare i progetti e gli interventi
sulla base di accordi con i privati interessati, e' possibile
procedere all'occupazione temporanea prevista dall'art. 26 della
legge provinciale sugli espropri 1993, a seguito dell'approvazione
dei progetti, che equivale a dichiarazione di pubblica utilita',
urgenza e indifferibilita'. Per l'occupazione temporanea non e'
dovuta alcuna indennita', fatto salvo il riconoscimento del valore
della biomassa eventualmente prelevata, nei casi e secondo i
parametri stabiliti con deliberazione della giunta provinciale.
4. Con deliberazione della giunta provinciale, sentito il consiglio
delle autonomie locali, sono stabiliti i criteri e le modalita' di
concessione dei finanziamenti, di gestione e di utilizzo del fondo,
anche nell'ambito di accordi di programma o avvalendosi, anche
parzialmente, degli enti locali. I finanziamenti possono essere
concessi anche in annualita', con modalita' stabilite nella
deliberazione della giunta provinciale.
5. Nel caso di avvalimento degli enti locali la giunta provinciale
approva con deliberazione i progetti preliminari o le valutazioni di
fattibilita' degli interventi, anche integrati, e individua delle
somme previste per l'attuazione dei progetti e interventi. Con la
medesima deliberazione possono essere stabilite modalita' e criteri
per la concessione ed erogazione delle agevolazioni da parte degli
enti locali ai soggetti che partecipano alla realizzazione dei
progetti e interventi in questione. Annualmente la giunta provinciale
individua la quota del fondo da destinare alle iniziative di cui al
comma 2, tenendo conto, ai fini degli interventi di recupero del
patrimonio edilizio privato previsti dal comma 2, lettera a), numeri
2) e 3), della legge provinciale sul commercio 2010, per le botteghe
storiche, e prevedendo per questi la concessione di contributi in
conto capitale per le spese di restauro, di manutenzione ordinaria e
straordinaria dei relativi arredi e strumenti di lavoro, e di
contributi per spese connesse all'aumento del canone di locazione.
6. Nei casi diversi dall'avvalimento degli enti locali,
all'approvazione dei progetti preliminari o delle valutazioni di
fattibilita' degli interventi, anche integrati, e alla prenotazione
delle somme previste per l'attuazione dei progetti e degli interventi
provvede la struttura provinciale che attua gli interventi.
7. I finanziamenti a valere sul fondo sono concessi:
a) per gli enti locali, fino al limite d'intervento definito ai
sensi dell'art. 16 della legge provinciale 15 novembre 1993, n. 36
(legge provinciale sulla finanza locale 1993);
b) per le imprese, fino al limite massimo previsto dalle leggi di
settore, con le maggiorazioni eventualmente previste dalla disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato e comunque nei limiti da
questa stabiliti;
c) per gli altri soggetti pubblici e privati, fino al limite
definito dall'art. 55 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21
(Disciplina degli interventi in materia di edilizia abitativa), per i
soggetti di prima fascia, maggiorato fino a venti punti percentuali.
8. Con il fondo possono essere finanziati interventi di
completamento di opere gia' ammesse a finanziamento sulla base della
legge provinciale 15 gennaio 1993, n. 1 (legge provinciale sugli
insediamenti storici 1993).
9. Fatte salve le disposizioni comunitarie che prevedono
l'esenzione dall'obbligo di notificazione, quest'articolo e la
deliberazione prevista dal comma 3, quando riguardano misure
qualificate come aiuti di Stato, hanno effetto a decorrere dal giorno
successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione
dell'autorizzazione della Commissione europea adottata ai sensi degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea.
10. Per gli interventi di ripristino di un bene compreso nei
territori sottoposti a tutela del paesaggio, o soggetto esso stesso a
tutela, danneggiato da atti o fatti non imputabili al proprietario, e
per interventi di restauro o di manutenzione straordinaria o di
valorizzazione dei beni ai sensi dell'art. 65, la giunta provinciale
puo' corrispondere appositi sussidi, anche sulla base di una
specifica convenzione con gli interessati. In luogo della concessione
dei sussidi puo' essere disposta la fornitura diretta di materiale
tradizionale di copertura e di finitura degli edifici.
11. Con deliberazione della giunta provinciale sono stabiliti i
tempi di presentazione delle domande, i criteri di priorita', le
spese ammissibili, i tempi e le modalita' di erogazione dei
finanziamenti previsti dal comma 10.
12. Nell'ambito di progetti di riqualificazione o valorizzazione
ambientale e paesaggistica i comuni, con oneri a proprio carico,
possono intervenire anche su beni di proprieta' privata, previo
assenso dei proprietari, purche' l'intervento sia di limitata entita'
rispetto all'iniziativa complessiva e purche' il progetto dia atto
dell'interesse pubblico perseguito.