Art. 72 
 
Fondo per  la  riqualificazione  degli  insediamenti  storici  e  del
  paesaggio  e  interventi  per  la  conservazione   e   sistemazione
  paesaggistica 
 
  1. Per promuovere il recupero,  la  valorizzazione  e  lo  sviluppo
degli insediamenti storici, nonche' per il recupero, la conservazione
e la tutela del  paesaggio,  e'  attivato  nell'ambito  del  bilancio
provinciale il  fondo  per  la  riqualificazione  degli  insediamenti
storici e del paesaggio. 
  2. Il fondo e' destinato al finanziamento di: 
    a) progetti e interventi integrati, pubblici e privati,  compresi
eventuali  interventi  della  Provincia  individuati   dalla   giunta
provinciale  con  apposita  deliberazione,  anche  in   deroga   alle
disposizioni provinciali in materia di programmazione, e  realizzati,
se occorre, previa convenzione  con  i  proprietari  degli  immobili,
finalizzati a: 
  1) recuperare il patrimonio edilizio pubblico,  con  priorita'  per
quello di  rilevanza  storica  e  artistica  o  comunque  situato  in
contesti di rilevante pregio  paesaggistico-ambientale  o  espressivo
dei valori culturali e identitari locali; 
  2)  recuperare  il  patrimonio  edilizio  privato  che  presenta  i
requisiti indicati nel numero 1) o che e' comunque  funzionale  a  un
processo di sviluppo socio-economico della comunita' interessata,  di
miglioramento dei livelli di vivibilita', di valorizzazione turistica
e di rafforzamento o avvio di pertinenti  attivita'  commerciali,  di
servizio e artigianali; 
  3) recuperare e  sistemare  strutture,  manufatti  ed  elementi  di
accessibilita' e arredo urbano collegati agli interventi previsti dai
numeri 1) e 2); 
    b) progetti e interventi, pubblici e privati, compresi  eventuali
interventi della Provincia individuati dalla giunta  provinciale  con
apposita  deliberazione,   finalizzati   alla   conservazione,   alla
sistemazione o al ripristino del paesaggio, sia a carattere  puntuale
che di area vasta, compreso il paesaggio rurale. 
  3.  Gli  interventi  previsti  dal  comma  2,  lettera   b),   sono
realizzati, di norma, in base ad accordi  stipulati  con  i  privati.
Tali accordi possono anche riconoscere al  privato  il  valore  della
biomassa eventualmente prelevata, secondo quanto stabilito da  questo
comma. Quando non e' possibile realizzare i progetti e gli interventi
sulla base  di  accordi  con  i  privati  interessati,  e'  possibile
procedere all'occupazione  temporanea  prevista  dall'art.  26  della
legge provinciale sugli espropri 1993,  a  seguito  dell'approvazione
dei progetti, che equivale  a  dichiarazione  di  pubblica  utilita',
urgenza e  indifferibilita'.  Per  l'occupazione  temporanea  non  e'
dovuta alcuna indennita', fatto salvo il  riconoscimento  del  valore
della  biomassa  eventualmente  prelevata,  nei  casi  e  secondo   i
parametri stabiliti con deliberazione della giunta provinciale. 
  4. Con deliberazione della giunta provinciale, sentito il consiglio
delle autonomie locali, sono stabiliti i criteri e  le  modalita'  di
concessione dei finanziamenti, di gestione e di utilizzo  del  fondo,
anche nell'ambito  di  accordi  di  programma  o  avvalendosi,  anche
parzialmente, degli  enti  locali.  I  finanziamenti  possono  essere
concessi  anche  in  annualita',  con   modalita'   stabilite   nella
deliberazione della giunta provinciale. 
  5. Nel caso di avvalimento degli enti locali la giunta  provinciale
approva con deliberazione i progetti preliminari o le valutazioni  di
fattibilita' degli interventi, anche  integrati,  e  individua  delle
somme previste per l'attuazione dei progetti  e  interventi.  Con  la
medesima deliberazione possono essere stabilite modalita'  e  criteri
per la concessione ed erogazione delle agevolazioni  da  parte  degli
enti locali  ai  soggetti  che  partecipano  alla  realizzazione  dei
progetti e interventi in questione. Annualmente la giunta provinciale
individua la quota del fondo da destinare alle iniziative di  cui  al
comma 2, tenendo conto, ai fini  degli  interventi  di  recupero  del
patrimonio edilizio privato previsti dal comma 2, lettera a),  numeri
2) e 3), della legge provinciale sul commercio 2010, per le  botteghe
storiche, e prevedendo per questi la  concessione  di  contributi  in
conto capitale per le spese di restauro, di manutenzione ordinaria  e
straordinaria dei  relativi  arredi  e  strumenti  di  lavoro,  e  di
contributi per spese connesse all'aumento del canone di locazione. 
  6.  Nei  casi   diversi   dall'avvalimento   degli   enti   locali,
all'approvazione dei progetti  preliminari  o  delle  valutazioni  di
fattibilita' degli interventi, anche integrati, e  alla  prenotazione
delle somme previste per l'attuazione dei progetti e degli interventi
provvede la struttura provinciale che attua gli interventi. 
  7. I finanziamenti a valere sul fondo sono concessi: 
  a) per gli enti locali, fino al  limite  d'intervento  definito  ai
sensi dell'art. 16 della legge provinciale 15 novembre  1993,  n.  36
(legge provinciale sulla finanza locale 1993); 
  b) per le imprese, fino al limite massimo previsto dalle  leggi  di
settore, con le maggiorazioni eventualmente previste dalla disciplina
comunitaria in materia di aiuti di Stato e  comunque  nei  limiti  da
questa stabiliti; 
  c) per gli altri  soggetti  pubblici  e  privati,  fino  al  limite
definito dall'art. 55 della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21
(Disciplina degli interventi in materia di edilizia abitativa), per i
soggetti di prima fascia, maggiorato fino a venti punti percentuali. 
  8.  Con  il  fondo  possono   essere   finanziati   interventi   di
completamento di opere gia' ammesse a finanziamento sulla base  della
legge provinciale 15 gennaio 1993,  n.  1  (legge  provinciale  sugli
insediamenti storici 1993). 
  9.  Fatte  salve  le   disposizioni   comunitarie   che   prevedono
l'esenzione  dall'obbligo  di  notificazione,  quest'articolo  e   la
deliberazione  prevista  dal  comma  3,  quando   riguardano   misure
qualificate come aiuti di Stato, hanno effetto a decorrere dal giorno
successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della  regione
dell'autorizzazione della Commissione europea adottata ai sensi degli
articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea. 
  10. Per gli interventi  di  ripristino  di  un  bene  compreso  nei
territori sottoposti a tutela del paesaggio, o soggetto esso stesso a
tutela, danneggiato da atti o fatti non imputabili al proprietario, e
per interventi di restauro  o  di  manutenzione  straordinaria  o  di
valorizzazione dei beni ai sensi dell'art. 65, la giunta  provinciale
puo'  corrispondere  appositi  sussidi,  anche  sulla  base  di   una
specifica convenzione con gli interessati. In luogo della concessione
dei sussidi puo' essere disposta la fornitura  diretta  di  materiale
tradizionale di copertura e di finitura degli edifici. 
  11. Con deliberazione della giunta  provinciale  sono  stabiliti  i
tempi di presentazione delle domande,  i  criteri  di  priorita',  le
spese  ammissibili,  i  tempi  e  le  modalita'  di  erogazione   dei
finanziamenti previsti dal comma 10. 
  12. Nell'ambito di progetti di  riqualificazione  o  valorizzazione
ambientale e paesaggistica i comuni,  con  oneri  a  proprio  carico,
possono intervenire anche  su  beni  di  proprieta'  privata,  previo
assenso dei proprietari, purche' l'intervento sia di limitata entita'
rispetto all'iniziativa complessiva e purche' il  progetto  dia  atto
dell'interesse pubblico perseguito.