Art. 103 
 
      Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro 
            e degli accordi sindacali di secondo livello 
 
  1. Nell'esercizio delle attivita' di cui  alla  presente  legge  si
applicano  i  relativi  contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei  lavoratori  e  dalle
associazioni   dei   datori   di   lavoro    comparativamente    piu'
rappresentative sul  piano  nazionale  e  gli  accordi  sindacali  di
secondo livello.