Art. 103 Applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi sindacali di secondo livello 1. Nell'esercizio delle attivita' di cui alla presente legge si applicano i relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e gli accordi sindacali di secondo livello.