Art. 86 Presentazione delle domande per gli esami di abilitazioni (articoli 28-quater e 29 della l.r. 3/1994) 1. Possono presentare domanda per la partecipazione agli esami di cui all'art. 29 della l.r. 3/1994 i cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' alla data di presentazione della domanda e che siano residenti o domiciliati in Toscana. Per partecipare agli esami di abilitazione alla caccia di selezione di cui all'art. 28-quater della l.r. 3/1994 e' necessario il possesso della licenza di porto di fucile per uso di caccia. La domanda di partecipazione agli esami e' indirizzata alla competente struttura della Giunta regionale utilizzando il modulo scaricabile dal sito web della Regione Toscana. Alla domanda e' allegata copia di un documento valido di identita' in corso di validita'. Nella domanda di partecipazione il richiedente puo' scegliere la sede territoriale ove sostenere l'esame. 2. La domanda e' recapitata per posta raccomandata A.R. o per posta elettronica certificata (PEC) o mediante il sistema APACI della Regione Toscana oppure presentata a mano presso la sede territoriale di riferimento. Per l'invio con modalita' digitale deve essere predisposto un file in formato pdf dell'istanza sottoscritta in forma autografa, alla quale deve essere apposta la marca da bollo. In caso di invio mediante posta raccomandata deve essere specificato sulla busta: contiene istanza di ammissione all'esame per le abilitazioni venatorie, negli altri casi di invio l'oggetto deve sempre riportare: «contiene istanza di ammissione all'esame per le abilitazioni venatorie». 3. Sono accettate tutte le domande pervenute entro la data di pubblicazione dell'esame sul sito web regionale. Le domande pervenute successivamente a tale data sono considerate valide per la sessione successiva. 4. Le domande possono essere raccolte anche da gli ATC o dalle associazioni venatorie e da questi successivamente trasmesse, con le modalita' di invio di cui al comma 2, alla competente struttura della Giunta regionale, con lettera di accompagnamento ed elenco dei richiedenti in cartaceo e formato elettronico. 5. Non e' considerata accoglibile la domanda presentata su modulistica diversa rispetto a quella presente sul sito web della Regione Toscana o presentata con modalita' diverse da quelle previste dal comma 2.