Art. 86 
 
Presentazione delle domande per gli esami di  abilitazioni  (articoli
                  28-quater e 29 della l.r. 3/1994) 
 
  1. Possono presentare domanda per la partecipazione agli  esami  di
cui all'art. 29 della l.r. 3/1994 i cittadini che abbiano compiuto il
diciottesimo anno di eta' alla data di presentazione della domanda  e
che siano residenti o domiciliati in Toscana.  Per  partecipare  agli
esami di abilitazione  alla  caccia  di  selezione  di  cui  all'art.
28-quater della l.r. 3/1994 e' necessario il possesso  della  licenza
di porto di fucile per uso di caccia. La  domanda  di  partecipazione
agli esami e' indirizzata  alla  competente  struttura  della  Giunta
regionale utilizzando  il  modulo  scaricabile  dal  sito  web  della
Regione Toscana. Alla domanda  e'  allegata  copia  di  un  documento
valido  di  identita'  in  corso  di  validita'.  Nella  domanda   di
partecipazione il richiedente puo' scegliere la sede territoriale ove
sostenere l'esame. 
  2. La domanda e' recapitata per posta raccomandata A.R. o per posta
elettronica certificata (PEC)  o  mediante  il  sistema  APACI  della
Regione Toscana oppure presentata a mano presso la sede  territoriale
di riferimento.  Per  l'invio  con  modalita'  digitale  deve  essere
predisposto un file in formato pdf dell'istanza sottoscritta in forma
autografa, alla quale deve essere apposta la marca da bollo. In  caso
di invio mediante posta raccomandata deve  essere  specificato  sulla
busta: contiene istanza di ammissione all'esame per  le  abilitazioni
venatorie, negli altri casi di invio l'oggetto deve sempre riportare:
«contiene  istanza  di  ammissione  all'esame  per  le   abilitazioni
venatorie». 
  3. Sono accettate tutte le  domande  pervenute  entro  la  data  di
pubblicazione dell'esame sul sito web regionale. Le domande pervenute
successivamente a tale data sono considerate valide per  la  sessione
successiva. 
  4. Le domande possono essere raccolte anche  da  gli  ATC  o  dalle
associazioni venatorie e da questi successivamente trasmesse, con  le
modalita' di invio di cui al comma 2, alla competente struttura della
Giunta regionale,  con  lettera  di  accompagnamento  ed  elenco  dei
richiedenti in cartaceo e formato elettronico. 
  5.  Non  e'  considerata  accoglibile  la  domanda  presentata   su
modulistica diversa rispetto a quella presente  sul  sito  web  della
Regione Toscana o presentata con modalita' diverse da quelle previste
dal comma 2.