Art. 87 Comunicazione della sessione d'esame (articoli 28-quater e 29 della l.r. 3/1994) 1. La comunicazione della data, dell'orario e della sede degli esami avviene esclusivamente mediante pubblicazione sul sito web della Regione, almeno quindici giorni prima della data dell'esame. Nella stessa giornata, a seconda delle domande pervenute, possono essere fissati piu' turni di esame. In caso di ritardo del candidato e' a insindacabile giudizio della commissione ammetterlo in un turno successivo da quello per il quale e' stato convocato.