Art. 87 
 
                Comunicazione della sessione d'esame 
             (articoli 28-quater e 29 della l.r. 3/1994) 
 
  1. La comunicazione della data,  dell'orario  e  della  sede  degli
esami avviene esclusivamente  mediante  pubblicazione  sul  sito  web
della Regione, almeno quindici giorni prima  della  data  dell'esame.
Nella stessa giornata, a seconda  delle  domande  pervenute,  possono
essere fissati piu' turni di esame. In caso di ritardo del  candidato
e' a insindacabile giudizio della commissione ammetterlo in un  turno
successivo da quello per il quale e' stato convocato.