Art. 89 
 
Modalita' di svolgimento degli esami per l'abilitazione all'esercizio
                venatorio (art. 29 della l.r. 3/1994) 
 
  1. L'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio  si  articola
in una prova scritta a quiz a risposta multipla e in una prova  orale
con prova pratica sulle materie di cui all'art. 88, comma 1,  lettere
b) e c). Le domande della prova scritta sono venticinque e  per  ogni
domanda sono previste tre risposte possibili, di cui due errate e una
corretta. La domanda priva di risposta e'  considerata  errore.  Sono
ammessi  al  massimo  cinque  errori;  con  sei  o  piu'  errori   su
venticinque domande  il  candidato  non  risulta  abilitato.  Per  lo
svolgimento della prova scritta sono previsti  trenta  minuti.  Nella
prova orale con prova pratica deve essere dimostrata la capacita'  di
riconoscimento delle specie selvatiche e dell'uso delle armi. 
  2. I quiz sono scelti dalla commissione d'esame estraendoli a sorte
tra quelli approvati con atto della competente struttura della Giunta
regionale. 
  3. Il superamento della sola prova scritta e l'esito negativo della
prima prova orale consente al candidato di sostenere solo una seconda
prova orale. 
  4.  In  caso  di  esito  negativo  dell'esame  il  candidato   puo'
ripresentare domanda non prima di  trenta  giorni  dalla  data  della
prova sostenuta. 
  5. La Regione assicura l'inizio di almeno  una  sessione  di  esame
entro il 30 aprile di ogni anno.