Art. 89 Modalita' di svolgimento degli esami per l'abilitazione all'esercizio venatorio (art. 29 della l.r. 3/1994) 1. L'esame per l'abilitazione all'esercizio venatorio si articola in una prova scritta a quiz a risposta multipla e in una prova orale con prova pratica sulle materie di cui all'art. 88, comma 1, lettere b) e c). Le domande della prova scritta sono venticinque e per ogni domanda sono previste tre risposte possibili, di cui due errate e una corretta. La domanda priva di risposta e' considerata errore. Sono ammessi al massimo cinque errori; con sei o piu' errori su venticinque domande il candidato non risulta abilitato. Per lo svolgimento della prova scritta sono previsti trenta minuti. Nella prova orale con prova pratica deve essere dimostrata la capacita' di riconoscimento delle specie selvatiche e dell'uso delle armi. 2. I quiz sono scelti dalla commissione d'esame estraendoli a sorte tra quelli approvati con atto della competente struttura della Giunta regionale. 3. Il superamento della sola prova scritta e l'esito negativo della prima prova orale consente al candidato di sostenere solo una seconda prova orale. 4. In caso di esito negativo dell'esame il candidato puo' ripresentare domanda non prima di trenta giorni dalla data della prova sostenuta. 5. La Regione assicura l'inizio di almeno una sessione di esame entro il 30 aprile di ogni anno.