Art. 92 
 
Modalita' di svolgimento degli  esami  di  abilitazione  al  prelievo
  selettivo del cinghiale (articoli 28-quater e 29 della l.r. 3/1994) 
 
  1. Per l'esame di abilitazione al prelievo selettivo del  cinghiale
la prova scritta verte su dieci quiz nelle materie dell'art. 90.  Per
ogni domanda sono previste tre risposte possibili, di cui due  errate
e una corretta. Sono ammessi al massimo due errori  complessivi:  con
tre errori sulle dieci domande il candidato non risulta abilitato. La
domanda priva di risposta e' considerata errore. Per  lo  svolgimento
della prova scritta sono previsti quindici minuti. 
  2. Salvo quanto previsto ai commi 5 e 6 per l'accesso all'esame  di
abilitazione e' necessario, aver partecipato ad un corso di  tre  ore
con frequenza obbligatoria organizzato dagli ATC o dalle Associazioni
venatorie, agricole e ambientali. 
  3. I corsi di cui al comma 2  sono  autorizzati  dalla  Regione  su
richiesta  dell'ATC  o  delle  Associazioni  venatorie,  agricole   e
ambientali, che provvedono a comunicare alla Regione con un preavviso
di dieci giorni lavorativi rispetto all'inizio del corso, la sede, le
date, gli orari, l'elenco dei partecipanti, i docenti,  le  modalita'
di controllo delle presenze dei partecipanti. Alla fine del corso  e'
comunicato  alla  Regione  l'elenco  dei  partecipanti  che   possono
accedere al successivo esame. 
  4. Non e' necessario aver superato la prova  per  il  capriolo  per
sostenere l'esame di cui al presente articolo. 
  5. Per il rilascio dell'abilitazione ai cacciatori  gia'  abilitati
al controllo del cinghiale ai  sensi  dell'art.  37  l.r.  3/1994  in
possesso di  apposita  abilitazione  rilasciata  dalle  province  e/o
iscritti al registro regionale per la caccia al  cinghiale  in  forma
collettiva sono richieste solo una prova scritta e una prova di  tiro
da svolgersi con le modalita' di cui all'art. 91, comma 3. 
  6. Per il rilascio dell'abilitazione ai cacciatori  gia'  abilitati
al prelievo selettivo di cervidi e bovidi e' richiesta solo la  prova
scritta. 
  7.  In  caso  di  esito  negativo  dell'esame  il  candidato   puo'
ripresentare domanda non prima di  trenta  giorni  dalla  data  della
prova sostenuta. 
  8. L'abilitazione  acquisita  e'  valida  su  tutto  il  territorio
regionale, comprendente sia le aree vocate che  le  aree  non  vocate
alla specie.