Art. 92 Modalita' di svolgimento degli esami di abilitazione al prelievo selettivo del cinghiale (articoli 28-quater e 29 della l.r. 3/1994) 1. Per l'esame di abilitazione al prelievo selettivo del cinghiale la prova scritta verte su dieci quiz nelle materie dell'art. 90. Per ogni domanda sono previste tre risposte possibili, di cui due errate e una corretta. Sono ammessi al massimo due errori complessivi: con tre errori sulle dieci domande il candidato non risulta abilitato. La domanda priva di risposta e' considerata errore. Per lo svolgimento della prova scritta sono previsti quindici minuti. 2. Salvo quanto previsto ai commi 5 e 6 per l'accesso all'esame di abilitazione e' necessario, aver partecipato ad un corso di tre ore con frequenza obbligatoria organizzato dagli ATC o dalle Associazioni venatorie, agricole e ambientali. 3. I corsi di cui al comma 2 sono autorizzati dalla Regione su richiesta dell'ATC o delle Associazioni venatorie, agricole e ambientali, che provvedono a comunicare alla Regione con un preavviso di dieci giorni lavorativi rispetto all'inizio del corso, la sede, le date, gli orari, l'elenco dei partecipanti, i docenti, le modalita' di controllo delle presenze dei partecipanti. Alla fine del corso e' comunicato alla Regione l'elenco dei partecipanti che possono accedere al successivo esame. 4. Non e' necessario aver superato la prova per il capriolo per sostenere l'esame di cui al presente articolo. 5. Per il rilascio dell'abilitazione ai cacciatori gia' abilitati al controllo del cinghiale ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/1994 in possesso di apposita abilitazione rilasciata dalle province e/o iscritti al registro regionale per la caccia al cinghiale in forma collettiva sono richieste solo una prova scritta e una prova di tiro da svolgersi con le modalita' di cui all'art. 91, comma 3. 6. Per il rilascio dell'abilitazione ai cacciatori gia' abilitati al prelievo selettivo di cervidi e bovidi e' richiesta solo la prova scritta. 7. In caso di esito negativo dell'esame il candidato puo' ripresentare domanda non prima di trenta giorni dalla data della prova sostenuta. 8. L'abilitazione acquisita e' valida su tutto il territorio regionale, comprendente sia le aree vocate che le aree non vocate alla specie.