Art. 93 Assenze, esiti degli esami e attestato d'idoneita' (articoli 28-quater e 29 della l.r. 3/1994) 1. I candidati che non si presentano alla prova scritta degli esami di abilitazione di cui agli articoli 28-quater e 29 della l.r. 3/1994 devono ripresentare una nuova domanda. 2. Ai candidati convocati all'esame orale e' concesso di rinviare la prova ad una sessione successiva una sola volta, comunicando preventivamente la propria impossibilita' di partecipare alla sessione di esame programmata. In mancanza della suddetta comunicazione l'assenza del candidato e' considerata come prova non superata. 3. Gli esiti degli esami di abilitazione sono resi noti entro quindici giorni successivi alla prova per mezzo di affissione presso le sedi territoriali regionali dove si sono svolte le prove e tramite pubblicazione sul sito web della Regione Toscana. 4. L'attestato di idoneita' e' ritirato dai soggetti abilitati presso la sede di svolgimento dell'esame non prima di trenta giorni dal giorno dell'esame stesso. Il ritiro dell'attestato puo' essere oggetto di delega.