Art. 93 
 
         Assenze, esiti degli esami e attestato d'idoneita' 
             (articoli 28-quater e 29 della l.r. 3/1994) 
 
  1. I candidati che non si presentano alla prova scritta degli esami
di abilitazione di cui agli articoli 28-quater e 29 della l.r. 3/1994
devono ripresentare una nuova domanda. 
  2. Ai candidati convocati all'esame orale e' concesso  di  rinviare
la prova ad una  sessione  successiva  una  sola  volta,  comunicando
preventivamente  la  propria  impossibilita'  di   partecipare   alla
sessione  di  esame   programmata.   In   mancanza   della   suddetta
comunicazione l'assenza del candidato e' considerata come  prova  non
superata. 
  3. Gli esiti degli esami  di  abilitazione  sono  resi  noti  entro
quindici giorni successivi alla prova per mezzo di affissione  presso
le sedi territoriali regionali dove si sono svolte le prove e tramite
pubblicazione sul sito web della Regione Toscana. 
  4. L'attestato di idoneita'  e'  ritirato  dai  soggetti  abilitati
presso la sede di svolgimento dell'esame non prima di  trenta  giorni
dal giorno dell'esame stesso. Il ritiro  dell'attestato  puo'  essere
oggetto di delega.