Art. 77 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Le spese conseguenti all'applicazione della presente legge  sono
a carico della Provincia. 
  2. Le spese per l'arredamento dei seggi, per la compilazione  delle
liste elettorali di sezione  e  per  il  pagamento  delle  competenze
spettanti ai componenti dell'ufficio elettorale sono  anticipate  dal
comune e rimborsate dalla Provincia. 
  3. Al fine  di  garantire  il  corretto  svolgimento  del  servizio
elettorale e' concesso ai comuni un contributo, da  stabilirsi  dalla
Giunta  provinciale   d'intesa   con   il   Consorzio   dei   comuni,
proporzionalmente al numero degli iscritti nelle liste elettorali. 
  4. Alla  copertura  degli  oneri  derivanti  dall'attuazione  della
presente legge, pari ad euro 3.000.000 per l'anno 2018,  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata
dalla  legge  provinciale  8  maggio  2013,   n.   5,   «Disposizioni
sull'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di  Bolzano  per
l'anno  2013  e  sulla  composizione  e   formazione   della   Giunta
provinciale». 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia. 
 
    Bolzano, 19 settembre 2017 
 
                           Il Presidente della provincia: Kompatscher