Art. 52 
 
      Modifiche all'art. 3 della legge regionale n. 24 del 2016 
 
  1. Il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 19  dicembre  2016,
n. 24 (Misure di contrasto alla poverta' e sostegno  al  reddito)  e'
sostituito dal seguente: 
  «3. L'accesso al reddito di solidarieta' e'  incompatibile  con  la
fruizione da parte di ciascun membro del nucleo familiare della Nuova
prestazione di Assicurazione Sociale per  l'Impiego  (NASpI)  di  cui
all'art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22  (Disposizioni
per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori  sociali
in caso  di  disoccupazione  involontaria  e  di  ricollocazione  dei
lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10  dicembre  2014,
n. 183), ovvero dell'Assegno di disoccupazione (ASDI) di cui all'art.
16 del decreto legislativo n. 22 del 2015, o di altro  ammortizzatore
sociale con riferimento agli strumenti di sostegno al reddito in caso
di disoccupazione involontaria, ovvero del Sostegno per  l'Inclusione
Attiva (SIA) disciplinato dal decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
finanze, 26 maggio 2016 (Avvio del Sostegno per  l'inclusione  attiva
(SIA) su  tutto  il  territorio  nazionale)  ovvero  del  Reddito  di
inclusione  (ReI)  come  disciplinato  dal  decreto  legislativo   15
settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura
nazionale di contrasto alla poverta'),  o  comunque  di  ogni  misura
statale specificamente rivolta al contrasto alla poverta', ovvero del
beneficio della Carta acquisti sperimentale disciplinato dal  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, 10 gennaio  2013  (Attuazione
della sperimentazione della nuova carta acquisti).». 
  2. Dopo il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 24 del 2016
e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Il reddito di solidarieta' e' concesso solamente qualora il
nucleo familiare non sia ammissibile al ReI ed in ogni caso trascorsi
almeno sei mesi dall'ultima erogazione del beneficio nazionale.».