Art. 194 
 
          Destituzione, sospensione provvisoria e decadenza 
 
  1.  Con  decreto  del  Presidente  della  Provincia,  su   conforme
deliberazione della giunta, il sindaco, i presidenti dei consorzi,  i
componenti dei consigli e delle giunte,  i  presidenti  dei  consigli
circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari
alla costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge. 
  2. In attesa del decreto, la Giunta provinciale puo' sospendere gli
amministratori di cui al comma 1, qualora  gravi  motivi  lo  rendano
necessario. 
  3. Restano riservati allo stato i provvedimenti straordinari di cui
sopra allorche' siano dovuti a gravi  motivi  di  ordine  pubblico  e
quando si riferiscono ad amministratori  di  comuni  con  popolazione
superiore a 20.000 abitanti. 
  4. Le disposizioni contenute negli articoli 10  e  11  del  decreto
legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 si applicano ai  candidati  alle
elezioni  comunali  e  circoscrizionali,  ai  sindaci,  assessori   e
consiglieri  comunali,  presidente   e   componente   del   consiglio
circoscrizionale,   presidenti   e   componenti   dei   consigli   di
amministrazione dei consorzi, presidenti e componenti dei consigli  e
delle giunte delle unioni di  comuni,  presidenti  e  consiglieri  di
amministrazione delle aziende speciali e  delle  istituzioni  di  cui
all'art. 45 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1  e  successive
modificazioni.