Art. 194 Destituzione, sospensione provvisoria e decadenza 1. Con decreto del Presidente della Provincia, su conforme deliberazione della giunta, il sindaco, i presidenti dei consorzi, i componenti dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari alla costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge. 2. In attesa del decreto, la Giunta provinciale puo' sospendere gli amministratori di cui al comma 1, qualora gravi motivi lo rendano necessario. 3. Restano riservati allo stato i provvedimenti straordinari di cui sopra allorche' siano dovuti a gravi motivi di ordine pubblico e quando si riferiscono ad amministratori di comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti. 4. Le disposizioni contenute negli articoli 10 e 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 si applicano ai candidati alle elezioni comunali e circoscrizionali, ai sindaci, assessori e consiglieri comunali, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidenti e componenti dei consigli di amministrazione dei consorzi, presidenti e componenti dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, presidenti e consiglieri di amministrazione delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 45 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e successive modificazioni.