Art. 79 
Riconoscimento e incentivazione dell'economia  del  legno  in  FVG  e
  innovazione diffusa nel settore legno arredo 
  1. La regione riconosce e incentiva lo sviluppo sostenibile di  una
economia del legno in Friuli-Venezia Giulia, al fine di trattenere un
maggiore valore aggiunto sul territorio,  contribuire  alla  crescita
del sistema socio-economico locale, valorizzare un'identita' unitaria
del legno regionale promuovendone l'utilizzo,  favorire  la  crescita
delle filiere locali, promuovendo lo sviluppo a livello  nazionale  e
internazionale di tale comparto. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1  l'amministrazione  regionale
e'  autorizzata  a  concedere  alle  imprese  del  settore  incentivi
indirizzati a favorire la diffusione e l'utilizzo del legno regionale
nelle diverse filiere produttive, nonche' per il sostegno ai progetti
di innovazione diffusa sostenibile, attraverso: 
    a)  l'implementazione  di  metodi  di  produzione  aziendale  che
puntano al continuo miglioramento del sistema, all'efficientamento  e
innovazione dei processi produttivi e commerciali, allo  sviluppo  di
progetti di aggregazione tra imprese e di collaborazione in filiera; 
    b) la valorizzazione delle caratteristiche peculiari del legno di
origine regionale  attraverso  azioni  innovative  di  conservazione,
tracciabilita', classificazione, lavorazione e commercializzazione in
un'ottica di sviluppo sostenibile e duraturo delle filiere locali; 
    c) l'incentivazione delle iniziative aziendali di  sostenibilita'
e circolarita' della produzione, anche  attraverso  l'utilizzo  o  la
trasformazione di materie prime  di  origine  vegetale  coltivate  in
regione in aggiunta o alternativa al legno; 
    d) la valorizzazione e creazione di servizi  ecosistemici  legati
al bosco e al legno, comprese le azioni di comunicazione  e  sviluppo
commerciale connesse; 
    e) il conseguimento e il  mantenimento  delle  certificazioni  di
sostenibilita' e qualita' all'interno delle  filiere  che  compongono
l'economia del legno del Friuli-Venezia Giulia; 
    f) l'incentivazione delle filiere corte per l'innovazione diffusa
e sostenibile, con l'obiettivo di garantire la sostenibilita'  futura
della filiera grazie alla crescita sinergica dell'intero comparto. 
  3. Con regolamento regionale, da adottarsi entro centoventi  giorni
dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,  su  proposta
dell'Assessore  competente  n  materia  di  attivita'  produttive  di
concerto con l'Assessore competente in materia di risorse  forestali,
sono disciplinati i criteri e le modalita' per la  concessione  degli
incentivi di cui al comma 2, in applicazione del regime di aiuto  «de
minimis». 
  4. Per le finalita' di cui al comma 1 il Cluster  Legno,  Arredo  e
Sistema Casa FVG Srl consortile  svolge  l'attivita'  promozionale  e
divulgativa finalizzata allo sviluppo  dell'economia  del  legno  del
Friuli-Venezia Giulia, nonche' la gestione degli incentivi di cui  al
comma 2 nel rispetto di quanto stabilito dalla convenzione  stipulata
con l'amministrazione regionale, conforme allo schema  approvato  con
deliberazione della  giunta  regionale,  su  proposta  dell'assessore
competente  in  materia  di  attivita'  produttive  di  concerto  con
l'assessore  competente  in  materia  di   risorse   forestali,   che
stabilisce altresi' le modalita' attuative  del  rimborso  spese  per
l'attivita'  svolta,  le  spese  ammissibili  e   l'importo   massimo
erogabile. 
  5. Per le finalita' di cui al comma 1 il Cluster  Legno,  Arredo  e
Sistema Casa FVG S.r.l. consortile, svolge l'attivita' promozionale e
divulgativa finalizzata allo sviluppo  dell'economia  del  legno  del
Friuli-Venezia Giulia, anche mediante la stipula di  una  convenzione
con la societa' cooperativa Legno Servizi. 
  6. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al comma  4  il
Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG  S.r.l.  consortile  prevede
nello statuto la presenza di un organo di controllo  o  del  revisore
stabilendo che un componente dell'organo di controllo o  il  revisore
unico sia designato dalla giunta regionale e si dota di  un  adeguato
assetto  organizzativo  al  fine  di  garantire   l'esercizio   delle
attivita'. 
  7. Alla scadenza della convenzione di cui al comma 4  le  eventuali
economie   residue   sono   restituite    in    un'unica    soluzione
all'amministrazione regionale.