Art. 79 Riconoscimento e incentivazione dell'economia del legno in FVG e innovazione diffusa nel settore legno arredo 1. La regione riconosce e incentiva lo sviluppo sostenibile di una economia del legno in Friuli-Venezia Giulia, al fine di trattenere un maggiore valore aggiunto sul territorio, contribuire alla crescita del sistema socio-economico locale, valorizzare un'identita' unitaria del legno regionale promuovendone l'utilizzo, favorire la crescita delle filiere locali, promuovendo lo sviluppo a livello nazionale e internazionale di tale comparto. 2. Per le finalita' di cui al comma 1 l'amministrazione regionale e' autorizzata a concedere alle imprese del settore incentivi indirizzati a favorire la diffusione e l'utilizzo del legno regionale nelle diverse filiere produttive, nonche' per il sostegno ai progetti di innovazione diffusa sostenibile, attraverso: a) l'implementazione di metodi di produzione aziendale che puntano al continuo miglioramento del sistema, all'efficientamento e innovazione dei processi produttivi e commerciali, allo sviluppo di progetti di aggregazione tra imprese e di collaborazione in filiera; b) la valorizzazione delle caratteristiche peculiari del legno di origine regionale attraverso azioni innovative di conservazione, tracciabilita', classificazione, lavorazione e commercializzazione in un'ottica di sviluppo sostenibile e duraturo delle filiere locali; c) l'incentivazione delle iniziative aziendali di sostenibilita' e circolarita' della produzione, anche attraverso l'utilizzo o la trasformazione di materie prime di origine vegetale coltivate in regione in aggiunta o alternativa al legno; d) la valorizzazione e creazione di servizi ecosistemici legati al bosco e al legno, comprese le azioni di comunicazione e sviluppo commerciale connesse; e) il conseguimento e il mantenimento delle certificazioni di sostenibilita' e qualita' all'interno delle filiere che compongono l'economia del legno del Friuli-Venezia Giulia; f) l'incentivazione delle filiere corte per l'innovazione diffusa e sostenibile, con l'obiettivo di garantire la sostenibilita' futura della filiera grazie alla crescita sinergica dell'intero comparto. 3. Con regolamento regionale, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente n materia di attivita' produttive di concerto con l'Assessore competente in materia di risorse forestali, sono disciplinati i criteri e le modalita' per la concessione degli incentivi di cui al comma 2, in applicazione del regime di aiuto «de minimis». 4. Per le finalita' di cui al comma 1 il Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG Srl consortile svolge l'attivita' promozionale e divulgativa finalizzata allo sviluppo dell'economia del legno del Friuli-Venezia Giulia, nonche' la gestione degli incentivi di cui al comma 2 nel rispetto di quanto stabilito dalla convenzione stipulata con l'amministrazione regionale, conforme allo schema approvato con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore competente in materia di attivita' produttive di concerto con l'assessore competente in materia di risorse forestali, che stabilisce altresi' le modalita' attuative del rimborso spese per l'attivita' svolta, le spese ammissibili e l'importo massimo erogabile. 5. Per le finalita' di cui al comma 1 il Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG S.r.l. consortile, svolge l'attivita' promozionale e divulgativa finalizzata allo sviluppo dell'economia del legno del Friuli-Venezia Giulia, anche mediante la stipula di una convenzione con la societa' cooperativa Legno Servizi. 6. Ai fini dello svolgimento delle attivita' di cui al comma 4 il Cluster Legno, Arredo e Sistema Casa FVG S.r.l. consortile prevede nello statuto la presenza di un organo di controllo o del revisore stabilendo che un componente dell'organo di controllo o il revisore unico sia designato dalla giunta regionale e si dota di un adeguato assetto organizzativo al fine di garantire l'esercizio delle attivita'. 7. Alla scadenza della convenzione di cui al comma 4 le eventuali economie residue sono restituite in un'unica soluzione all'amministrazione regionale.