Art. 80 
 
           Sviluppo e innovazione del comparto Arredo FVG 
 
  1. L'amministrazione regionale riconosce l'importanza del  comparto
arredo del Friuli-Venezia Giulia  quale  valore  sia  per  l'economia
regionale sia per  l'intero  comparto  nazionale  di  riferimento,  e
intende  favorire  il  suo  sviluppo,  con  riferimento   alle   aree
produttive del Distretto del Mobile e del Distretto della  Sedia,  in
un'ottica di rinnovamento, crescita e  valorizzazione  dell'identita'
che rappresenta. 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1  l'amministrazione  regionale
e' autorizzata a concedere al Cluster Legno, Arredo  e  sistema  Casa
FVG S.r.l. consortile un contributo per la  realizzazione,  anche  in
sinergia con gli altri attori economici e locali  che  compongono  il
sistema arredo, di iniziative finalizzate a: 
    a)  sviluppare  forme  di  standardizzazione  e   semplificazione
burocratica  per  le  opere  di  riqualificazione,  riconversione   o
ampliamento degli edifici a uso industriale presenti  nei  distretti,
anche attraverso  un  coinvolgimento  collaborativo  con  i  consorzi
industriali attivi nei territori limitrofi; 
    b) proporre e realizzare azioni  di  valorizzazione  e  marketing
territoriale  nei  Distretti  con  l'obiettivo   di   promuovere   le
peculiarita'  degli   stessi   anche   nel   panorama   nazionale   e
internazionale; 
    c) sviluppare  e  incentivare  forme  di  collaborazione  tra  le
imprese al fine di attuare azioni di welfare, nell'ambito  di  quanto
previsto dall'art. 87 della presente legge; 
  d) valorizzare  i  poli  formativi  del  settore  mobile  e  arredo
presenti  nei   distretti,   favorendo   il   coinvolgimento   e   la
collaborazione con le imprese; 
    e)  incentivare  e  valorizzare  i  processi  di  sostenibilita',
circolarita' e innovazione continua all'interno dei distretti. 
  3. Al contributo di cui al  comma  2,  concesso  entro  il  termine
previsto dal Quadro temporaneo per le misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza  del  COVID-19  di  cui
alla comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final  del
19 marzo 2020 e successive modifiche, si applica la disciplina di cui
alla medesima comunicazione; successivamente, trova  applicazione  il
regolamento (UE) n. 1407/2013, fino alla misura massima del  100  per
cento della spesa ammissibile che puo' comprendere  anche  spese  per
servizi, consulenze ed esperti esterni. 
  4. Per accedere al contributo di cui al comma 2 il  Cluster  Legno,
Arredo e sistema Casa FVG S.r.l. consortile  presenta,  entro  il  1°
marzo di ciascun anno, alla Direzione centrale competente in  materia
di attivita' produttive apposita domanda, corredata di una  relazione
illustrativa  e  del  preventivo  di  spesa  per  l'attuazione  delle
iniziative di cui al comma 2. Con  il  decreto  di  concessione  sono
stabiliti le modalita' di erogazione e i termini  di  rendicontazione
degli incentivi. 
  5. In sede di prima applicazione la domanda di cui al  comma  4  e'
presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.