Art. 3.
                 Requisiti di accesso all'attivita'
    1.  Ai  sensi  della  presente legge l'attivita' commerciale puo'
essere  esercitata  con riferimento ai seguenti settori merceologici:
alimentare  e  non alimentare con relativi raggruppamenti di prodotti
di   cui   all'allegato  della  presente  legge.  L'individuazione  e
l'articolazione  dei  raggruppamenti  di  prodotti di cui al suddetto
allegato  hanno carattere sperimentale per la durata di trenta mesi a
partire  dall'entrata  in vigore della presente legge. Sulla base dei
risultali  della  sperimentazione,  il  presidente  della Regione, su
proposta  dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio,
l'artigianato  e la pesca, presenta all'assemblea regionale, apposito
disegno   di   legge   per   la  definitiva  disciplina  dei  settori
merceologici. In caso di mancata approvazione ditale disegno di legge
nei  180  giorni  successivi  alla  scadenza  del suddetto termine di
trenta  mesi,  trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 5
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114,
    2.  Non  possono  esercitare  l'attivita'  commerciale, salvo che
abbiano  ottenuto  la  riabilitazione,  coloro  che  si trovano nelle
condizioni previste dal titolo II, art. 5, commi 2, 3 e 4 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
    3. L'esercizio, in qualsiasi forma, di una attivita' di commercio
relativa  al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei
confronti  di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi
sia in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:
      a)  avere frequentato con esito positivo un corso professionale
per   il  commercio  relativo  al  settore  merceologico  alimentare,
istituito o riconosciuto dalla Regione siciliana, il cui programma e'
indicato  dall'assessore regionale per la cooperazione, il commercio,
l'artigianato e la pesca;
      b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo
quinquennio,  l'attivita'  di  vendita all'ingrosso o al dettaglio di
prodotti  alimentari;  o  avere prestato la propria opera, per almeno
due  anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti attivita'
nel  settore alimentare in qualita' di dipendente qualificato addetto
alla  vendita  o  all'amministrazione  o,  se  trattasi  di coniuge o
parente  o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualita'
di collaboratore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS;
      c)  essere  stato  iscritto nell'ultimo quinquennio al registro
esercenti  il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per
uno  dei  gruppi  merceologici  individuati dalle lettere a), b) e c)
dell'art. 12,  comma  2,  del  decreto ministeriale 4 agosto 1988, n.
375.
    4. In caso di societa' il possesso di uno dei requisiti di cui al
comma  3  e'  richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad
altra persona specificamente delegata all'attivita' commerciale.
    5. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello
Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Sicilia).