Art. 3. Requisiti di accesso all'attivita' 1. Ai sensi della presente legge l'attivita' commerciale puo' essere esercitata con riferimento ai seguenti settori merceologici: alimentare e non alimentare con relativi raggruppamenti di prodotti di cui all'allegato della presente legge. L'individuazione e l'articolazione dei raggruppamenti di prodotti di cui al suddetto allegato hanno carattere sperimentale per la durata di trenta mesi a partire dall'entrata in vigore della presente legge. Sulla base dei risultali della sperimentazione, il presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, presenta all'assemblea regionale, apposito disegno di legge per la definitiva disciplina dei settori merceologici. In caso di mancata approvazione ditale disegno di legge nei 180 giorni successivi alla scadenza del suddetto termine di trenta mesi, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, 2. Non possono esercitare l'attivita' commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che si trovano nelle condizioni previste dal titolo II, art. 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. 3. L'esercizio, in qualsiasi forma, di una attivita' di commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi sia in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o riconosciuto dalla Regione siciliana, il cui programma e' indicato dall'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca; b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attivita' di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti attivita' nel settore alimentare in qualita' di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualita' di collaboratore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS; c) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'art. 12, comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375. 4. In caso di societa' il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 3 e' richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente delegata all'attivita' commerciale. 5. (Comma omesso in quanto impugnato, ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, dal Commissario dello Stato per la Regione Sicilia).